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Ordinanza — n. 23435/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding postal notification of tax assessment notices by non-specialized agents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23435/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Carmelo Vullo's appeal against a Regional Tax Commission ruling that rejected his challenge to a tax assessment notice. Vullo argued the notice was invalid because it was sent by a postal agent rather than a special notification officer, violating specific tax and civil procedure codes. The court rejected this claim, ruling that the relevant legislation explicitly permits direct postal notification of such notices and that the 2010 decree did not alter this established authority.

Regesto Legislator

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Art. 14 Law n. 890/1982; Art. 29 D.L. n. 78/2010: The administrative authority retains the power to notify tax assessment notices directly via postal service, and the introduction of subsequent acts does not implicitly abolish this general notification method.

Parole chiave

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tax assessment notice postal notification special notification officer administrative procedure direct postal service tax authority powers notification validity comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 of Law n. 890 of 1982
Nessuna modifica è stata apportata all'art. 14 della legge n.
Art. 60 of D.P.R. n. 600 of 1973
Il motivo, incentrato sull'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento «in quanto effettuata in violazione dell'art. 60 del D.P.R.
Art. 29, comma 1, lett. a) of D.L. n. 78 of 2010
Invero, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, l'art. 29, comma 1, lett.
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. n. 115 of 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Constitutional Court Judgment n. 175 of 2018
Constitutional Court Judgment n. 104 of 2019
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Testo completo

te (A- (1--- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26210-2021 R.G. proposto da: VULLO Carmelo, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Amedeo SCIARRONE, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Conte Rosso, n. 5, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore VITALE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 2630/08/2021 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI; Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento impoesattivo di maggiori redditi d'impresa, conseguiti da Carmelo VULLO, quale titolare dell'omonima ditta, per l'anno d'imposta 2008, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello proposto dal predetto contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo, per quanto ancora qui di interesse, regolare la notifica diretta postale dell'atto impositivo.

2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della legge n. 890 del 1982, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 137 e segg. cod. proc. civ..

2. Il motivo, incentrato sull'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento «in quanto effettuata in violazione dell'art. 60 del D.P.R. 600/73 e degli artt. 137 e ss c.p.c. perché effettuata da un soggetto non autorizzato dall'ufficio», ovvero tramite un agente postale e non da un messo notificatore speciale, è manifestamente infondato e va rigettato.

3. Invero, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, l'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la «concentrazione della riscossione nell'accertamento», come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impoesattivo.

4. Nessuna modifica è stata apportata all'art. 14 della legge n. 890 del 1982 che continua a prevedere «la notificazione degli avvisi [...] che per legge devono essere notificati al contribuente», «a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari», senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi, sicché, in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, ed anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019 (rispettivamente in materia di notifica diretta della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento), secondo cui , <nella fattispecie della notificazione "diretta", vi è un sufficiente livello di conoscibilità - ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto — «stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica»>, deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento impoesattivi, previsti dall'art. 29 del citato d.l. n. 78 del 2010, convertito.

Né a diversa conclusione può pervenirsi desumendo, come fa il ricorrente, dalla precisazione contenuta nell'art. 29 citato circa la facoltà di notificare «mediante raccomandata con avviso di ricevimento» gli atti «successivi» all'avviso di accertamento in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, una implicita abrogazione della facoltà riconosciuta all'amministrazione finanziaria di procedere alla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, prevista dall'art. 14 della legge n. 890 del 1982.

Invero, il citato art. 29, comma 1, lett. a), non si pone affatto su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsione di cui al citato art. 14 (riferito agli "avvisi" e agli "altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente") e nemmeno prevede che la notificazione a mezzo posta è consentita "solo" per gli atti successivi all'avviso di accertamento, come erroneamente afferma il ricorrente a pag. 2 della memoria, ma, al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti può essere effettuata "anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento", rende evidente l'intento del Legislatore di specificare che anche per queste nuove tipologie di atti, ovvero i c.d. "atti successivi" (non è più prevista infatti l'emissione della cartella di pagamento la cui modalità di notifica è prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973) è attribuita all'amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazione mediante l'utilizzo della più snella modalità costituita dall'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

5. Da quanto fin qui detto discende la regolarità della notifica al contribuente dell'avviso di accertamento impoesattivo con la conseguenza che il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese processuali in mancanza di costituzione in giudizio dell'intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del