Italian court dismisses tax appeal regarding notification of payment order and signature validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that declared the original tax appeal inadmissible. The taxpayer argued that the tax authority failed to address the invalidity of the notification document and the illegible signature on the receipt. The court ruled that contesting the signature on a public receipt requires a specific false accusation claim, which was not filed, rendering the taxpayer's arguments devoid of decisive value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 214, 215, 216 c.p.c.; Art. 140 c.p.c.: A false accusation claim is the exclusive procedural instrument to contest the evidentiary force of a signature on a public receipt, and without it, objections regarding signature validity lack decisive value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30682/2020 proposto da CANTONI CLAUDIO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Antonio Uricchio (PEC: avv.antoniouricchio@pec.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - re siste nte - Oggetto: notifica – racc. ta informativa – valenza probatoria Cons. Est.
Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 219/04/20 depositata in data 20/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - il contribuente sig. Cantoni ricorreva avverso l’estratto di ruolo indicante come atto presupposto una cartella di pagamento della quale contestava la notifica; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello e dichiarava inammissibile il ricorso originario, in quanto la cartella presupposta risultava debitamente notificata; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha unicamente depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza;
Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 c.p.c. della scrittura e della sottoscrizione dell’atto di notifica prodotto dal riscossore e al mancato procedimento di verificazione della medesima ad istanza dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione; - il secondo motivo si incentra, ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione ancora al sopra detto disconoscimento; - i motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto tra di loro strettamente collegati, sono infondati;
Cons. Est. Roberto Succio - invero, va qui confermato come la c.d. raccomandata informativa che completa il procedimento di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. sia soggetta alla disciplina del regolamento postale (in termini Cass. n. 26864/14); ciò premesso, anche in relazione alla sottoscrizione illeggibile, che ricorre nella fattispecie in esame, va poi ribadito l ’indirizzo espresso da Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708, richiamata, da ultimo, da Cass. sez. 5, ord. 23 febbraio 2022, n. 6041, sulla necessità della querela di falso; - non può infatti proporsi disconoscimento nei confronti della firma apposta nell’avviso di ricevimento, (secondo l’articolazione del motivo a pag. 6 e a pag. 12 del ricorso per cassazione) che è atto pubblico la cui efficacia probatoria va contestata unicamente con la proposizione della querela di falso, solo e unico strumento processuale atto a contestarne la pubblica fede che la avvince (in termini anche Cass.
Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 29022 del 05/12/2017): - pertanto sia l’eccezione che si assume pretermessa sia il fatto storico (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018) che si denuncia come non esaminato sono comunque privi di decisività; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese , non aven do l’agente della riscossione svolto difese; - sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti processuali; p.q.m. rigetta il ricorso. Cons. Est. Roberto Succio Ai sensidell’art. 13 comma 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- b