Cassation court dismisses tax collector's appeal and declares contributory incidental appeal inadmissible regarding tax notification and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax collector's main appeal and declared the taxpayer's incidental appeal inadmissible. The collector argued the lower court failed to recognize the validity of tax notice procedures, while the taxpayer contested the allocation of litigation costs. The court rejected the collector's claim based on established principles requiring notification to both the bankrupt administrator and the individual debtor, and deemed the cost allocation discretionary and thus non-reviewable on legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 r.d. 267/1942; Art. 16 D.P.R. 636/1972: In bankruptcy proceedings, the debtor remains liable for tax obligations and may exercise judicial protection against tax acts personally if the administrator remains inert.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30315/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – contro DI GIOIA RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Occhionero (PEC: avvocatomaurizioocchionero@pec.giuffre.it ) e dall’avv. Marco Pizzuti (PEC: marcopizzuti@pec.giuffre.it ) con Oggetto: art. 43 l.
Fall.re -notifica Cons. Est. Roberto Succio domicilio eletto in Roma presso l’avv. Alberto Maria De Candia al viale Pola n. 3 (PEC: albertomariadecandia@ordineavvocatiroma.org) - controricorrente e ricorrente incidentale - enei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 124/01/20 depositata in data 26/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni conseguente al mancato pagamento del contributo unificato dovuto a fronte dell’impugnativa di due atti l’uno prodromico all’altro ma riferiti allo stesso tributo; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte il riscossore con atto affi dato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale affidato a un motivo; l’ente impositore resiste pure con controricorso, adesivo alle istanze del riscossore;
Considerato che: - va preliminarmente osservato che il ricorso per cassazione del sig. Di Gioia, posto in notifica a mezzo PEC in data 27 Cons. Est. Roberto Succio novembre 2020, va qualificato come ricorso incidentale, poiché successivo al ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate – riscossione che è stato posto in notifica a mezzo PEC in data 25 novembre 2020, ed è quindi precedente (tra molte, in ultimo si veda quanto ribadito ancora di recente da Cass. Sez.3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021 ); - va quindi esaminato per pr imo il ricorso principale del riscossore, al quale aderisce la controricorrente Agenzia delle Entrate; - il primo motivo di tale ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di riconoscere la correttezza della notifica della cartella n. 027/2012/0001018482/00, nonostante fosse stata prodotta in atti la documentazione attestante la regolarità del procedimento notificatorio; - il motivo è inammissib ile, avendo la CTR accertato in fatto che per la cartella n. 027/2012/0001018482/00 non è dato evincere dagli atti prodotti che a tal atto si riferisca l’avviso di ricevimento sottoscritto dal contribuente in data 19.12.12 e trascritto in ricorso; effettivamente neppure dalla documentazione trascritta nell’atto di impugnazione sulla relata di notifica della cartella, il cui avviso si attesta esser stato oggetto di deposito, risulta apposto un numero o altra indicazione atta a collegare l’avviso di ricevimento della raccomandata ritirata dal contribuente con la cartella in parola; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 c. 1 lett.
e) del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice Cons. Est. Roberto Succio dell’appello riconosciuto la correttezza della notifica della cartella di pagamento n. 027/20140000955/00; - i l motivo è inammissibile; - esso, infatti, non è assistito sufficientemente dalla documentazione riprodotta, laddove resta senza seguito la richiesta di visura anagrafica effettuata dal messo notificatore (come si evince dalla trascrizione in ricorso della corrispondente relata), il cui esito soltanto avrebbe consentito di verificare la legittimità della notifica secondo l’irreperibilità assoluta, come effettuato dal riscossore; - il terzo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e /o falsa applicazione dell’art. 43 della L.
F. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto necessaria, stante la pendenza della procedura fallimentare in capo al contribuente, la notifica delle cartelle di pagamento sia al curatore sia al soggetto fallito; - il motivo è infondato; - questa Corte ha chiarito e ribadito ancora di recente (Cass. Sez.5, Sentenza n. 11618 del 11/05/2017 ) che quanto ai crediti tributari i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, l’atto impositivo va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo.
Ne consegue che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari - ravvisabile nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l'atto impositivo - è Cons. Est. Roberto Succio eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso siffatta tutela, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 del r.d. n. 267 del 1942 e dell’art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi garantiti dall’art. 24 Cost.; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso principa le va quindi rigettato; - venendo all’esame del ricorso incidentale del contribuente, lo stesso è affidato a un solo motivo, che si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 del d.
Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione finanziaria e del riscossore, sempre soccombenti in giudizio; - il motivo è inammissibile (v. tra le altre Cass. sez. 5, ord. n. 8421/17; sez. 6-3, ord. n. 24502/17) atteso che, a fronte della soccombenza parziale del contribuente sulla questione di giurisdizione, la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito resta esercizio di facoltà discrezionale non sindacabile col motivo di ricorso per violazione di legge; - c omunque, poi, la CTR ha indicato espressamente in sentenza le ragioni poste alla base della compensazione delle spese; esse consistevano nella “declinatoria di giurisdizione” quanto ad alcune pretese, oltre che nella “natura delle problematiche sollevate” e alle altre ragioni pure indicate che non risultano tali ragioni erronee o illogiche (si vedano in termini le pronunce rese Cass.
S ez. 5 , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022; Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021 ); - pertanto, il ricorso incidentale del contribuente va dichiarato inammissibile; Cons. Est. Roberto Succio - le spese del giudizio di l egittimità sono integralmente compensate tra tutte le parti, stante la soccombenza reciproca delle stesse; - sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato con riferimento all’impugnazione del riscossore e del contribuente; p.q.m. rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; le spese del presente giudizio di l egittimità sono compensate tra tutte la parti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale , sia del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo d