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Ordinanza — n. 23310/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for tardiness due to late notification of cassation petition against social security agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23310/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the I.N.P.S.'s appeal inadmissible because the cassation petition was filed after the statutory deadline. Although the I.N.P.S. argued the lower court erred in dismissing the appeal due to notification issues, the court found the petition was actually notified to the prosecutor on April 18, 2021, exceeding the time limit. Consequently, the court rejected the procedural defect claims and ordered the social security agency to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 325 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: A cassation petition filed after the statutory time limit is inadmissible, regardless of procedural irregularities in the notification of the appeal or the initial judgment.

Parole chiave

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cassation petition tardiness notification deadline violation inadmissible appeal procedural time limits social security litigation corretta notificazione contributi di previdenza impagati annunci pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. civ.
ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo lo stesso stato notificato solo in data 18 aprile 2021, oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.;
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore è stata comunicata alle partiunitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. del codice di rito;
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore è stata comunicata alle partiunitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 325 cod. proc. civ
ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo lo stesso stato notificato solo in data 18 aprile 2021, oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

n. 11507/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden, Antonella Patteri, Giuseppina Giannico, Lidia Carcavallo, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - ricorrent e - contro Salcher Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Tito Morsero unitamente all’avv. Cinzia Cerimonia, presso il cui studio in Roma, via Agri n. 6, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 375/2020 della Corte di appello di Torino depositatoil 26 ottobre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal Consigliere Ileana Fedele .Rilevato che:

1. la Corte di appello di Torino ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Torino –di cessazione della materia del contendere e condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle spese processuali in favore di Maria Salcher –per essere stata la relativa notifica eseguita al domicilio del procuratore di primo grado dismesso da circa quattordici mesi, previa regolare comunicazione al Consiglio dell’Ordine;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’I.N.P.S. affidato ad un motivo, cui resiste Maria Salcher concontroricorso;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle partiunitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. del codice di rito;

4. la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con l’unico motivo l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 156, 170, e 291 cod. proc. civ., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’improcedibilità dell’appello invece che disporre la rinnovazione della notificazione ovvero ritenere la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo, per effetto della costituzione in giudizio della parte intimata;

2. in via preliminare occorre dare atto che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata al procuratore dell’I.N.P.S. costituito in appello a mezzo PEC in data 26 ottobre 2020, come risulta dai documenti informatici depositati dal controricorrente;3. ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo lo stesso stato notificato solo in data 18 aprile 2021, oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.;

4. alla soccombenza consegue la condanna del l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo, con distrazione;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Tito Morsero, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec