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Ordinanza — n. 23307/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to re-notify the case within the statutory time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23307/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the I.N.P.S.'s appeal inadmissible because the filing was not properly notified to the respondent. Although the initial notification attempt failed, the appellant did not re-notify the case within the strict six-month deadline required by law. Consequently, the court applied the established principle that failure to re-notify renders the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: In cases where procedural acts are not successfully notified due to reasons not attributable to the notifier, the notifier must immediately re-activate the notification process within half the time limit specified in Article 325 of the Code of Civil Procedure, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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failure to re-notify procedural inadmissibility notification deadline Code of Civil Procedure I.N.P.S. appeal statutory time limit procedural defect mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell ’ art. 380 - bis cod.
Art. 325 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
art. 380 - bis cod. proc. civ
la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell ’ art. 380 - bis cod. proc. civ.
art. 2935 cod. civ
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.
art. 421 cod. proc. civ
e dell’art. 421 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 15/07/2016, n. 14594
Cass. Sez. 6-L, 05/04/2018, n. 8445
14594; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. 6-L, 05/04/2018, n. 8445 eCass.
Cass. Sez. 6-3, 09/08/2018, n. 20700
8445 eCass. Sez. 6-3, 09/08/2018, n. 20700 ) ;
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

.G. n. 21457/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - ricorrent e - contro Oliva Sergio - intimato - avverso la sentenza n. 1113/2020 della Corte di appello di Palermo depositatal’8 febbraio 202 1 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:1. la Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, dichiarando prescritti i contributi dovuti daSergi o Oliva a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività svolta nell’anno 2009;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’I.N.P.S. affidato ad un unico motivo;

3. l’intimato non ha svolto attività difensiva;

4. la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell ’ art. 380 - bis cod. proc. civ. del codice di rito. Considerato che: 1.con l’unico motivo l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 421 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno2010), all’art. 2, comma 26 e ss. della legge n. 335 del 1995, e dell’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv con modif. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con nota ricevuta in data 3luglio 2015 senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010;

2. in via preliminare occorre rilevare che non risulta effettuata ritualmente la notificazione del ricorso, in quanto la stessa, affidata all’ufficialegiudiziario il 30 luglio 2021 ed eseguita a mezzo posta, non risulta perfezionata, rinvenendosi nel fascicolo unicamente cartolina di ricevimento datata 5 agosto 2021 con l’indicazione “inesistente”, restituita all’Istituto previdenziale il 1° settembre 2021;3. trova quindi applicazione il consolidato principio secondo cui «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari allametà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.» (Cass.

Sez. U, 15/07/2016, n. 14594; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. 6-L, 05/04/2018, n. 8445 eCass. Sez. 6-3, 09/08/2018, n. 20700 ) ;

4. pertanto, non avendo parte ricorrente provveduto a riattivare il procedimento notificatorio, a fronte del mancato buon esito della prima notificazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; 5.alla soccombenza non consegue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato;

6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Co