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Ordinanza — n. 23293/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23293/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23293/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27726/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro MAZZANI Eugenio Angelo, nato a Cremona il 17.08.1960, già legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica Fenice, corrente in Romanengo (CR), alla Via Volontari del Sangue n. 21 (P. IVA 01459520191), rappresentato e difeso, giusta proc:ura in calce al controricorso, dall'Avv.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 23293/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il resistente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 dPR 917/1986, 2697 e 2704 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; si sostiene che la CTR avrebbe disatteso i principi giurisprudenziali secondo i quali i costi devono essere documentalmente provati nella loro certezza, analiticità ed inerenza.2.

Parole chiave

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costi della campagna spese del veicolo a motore spese d'organizzazione tassazione delle spese spese di missione, di trasporto e di alloggio diritto dello sport

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27726/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro MAZZANI Eugenio Angelo, nato a Cremona il 17.08.1960, già legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica Fenice, corrente in Romanengo (CR), alla Via Volontari del Sangue n. 21 (P. IVA 01459520191), rappresentato e difeso, giusta proc:ura in calce al controricorso, dall'Avv.

Andrea Daconto del Foro di Cremona (C.F.: DCNNDK78B1 OD 150Y) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Concetta Maria Trovato, sito in (00136) Roma alla Via della Balduina n. 7; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 185/25/2020 emessa dalla CTR Lombardia in data 23/01/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Fenice impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona l'avviso di accertamento, notificato in data 22/10/2015, con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto i costi, ritenuti non adeguatamente provati, per € 94.450,00, con conseguente ripresa delle imposte Ires, Iva e Irap per l'anno 2010.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regione Lombardia accoglieva parzialmente l'appello, rilevando che la contribuente aveva fornito la prova, attraverso le dichiarazioni rese dagli atleti e dagli accompagnatori, del sostenimento delle spese nei limiti dell'importo di euro 94.450,00.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. La contribuente ha resistito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il resistente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 109 dPR 917/1986, 2697 e 2704 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; si sostiene che la CTR avrebbe disatteso i principi giurisprudenziali secondo i quali i costi devono essere documentalmente provati nella loro certezza, analiticità ed inerenza.2.

Il motivo è fondato. 2.1. L'art. 109 dPR 917/86 stabilisce, al primo comma, che «i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni». Il quinto comma, a sua volta, prevede che «le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito».

Da questo complesso disposto normativo la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente tratto l'insegnamento secondo cui i costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare «i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità» (cfr. Cass. 10167/12; 1:3806/14; 1565/14). Si è sul punto evidenziato che spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.

Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (cfr. Cass. nr 21184/2014, 21184/2014 e 13300/2017). I costi deducibili devono, quindi, essere opportunamente documentati, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare «l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso» (cfr.

Cass. nr. 16853/13).In particolare, in tema di imposte sui redditi, ai fini della deducibilità, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, dei costi relativi alle indennità di trasferta ed ai rimborsi forfettari di spese corrisposti agli sportivi dilettanti, è necessaria, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 25 marzo 1986, n. 80, l'annotazione mensile in apposito registro delle generalità e dell'indirizzo di ciascun percipiente, nonché dell'entità e della causale delle somme erogate (Sez. 5, Sentenza n. 15321 del 30/10/2002).

La CTR non si è uniformata a tali principi, avendo ritenuto raggiunta la prova della sussistenza delle indennità e dei rimborsi agli atleti e agli accompagnatori sulla scorta di elementi neutrali (affiliazione della Associazione alla Federazione Ciclistica Italia, elenco dei tesserati, partecipazione dell'Associazione a gare ciclistiche) o non documentali (dichiarazioni postume di pagamento di persone dichiaratisi atleti e di accompagnatori), in carenza di ogni minima traccia documentale delle singole voci di spese - esemplificativamente «ricevute di alberghi, ristoranti, spese di carburante, ricevute di iscrizioni alle competizioni» - idonee a giustificare gli esborsi.

Va, inoltre, escluso, come erroneamente affermato dalla impugnata sentenza, che i costi per le indennità o i rimborsi erogati ad atleti ed accompagnatori possano essere provati da ricevute "forfettizzate" e, conseguentemente, deducibili indipendentemente dalla analitica e documentale prova del loro sostenimento. Così come non coglie nel segno l'ulteriore passaggio motivazionale dell'impugnata sentenza ove si fa riferimento al fatto che, secondo l'evoluzione normativa confermata da risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, la mancata tracciabilità dei pagamenti, eseguiti in contante anche oltre la soglia di legge, non sarebbe ostativa al riconoscimento dei costi, in quanto residua comunque l'obbligo da parte del contribuente della dimostrazione analitica delle spese sostenute ai sensi dell'art. 109, comma 5, dPR citato.3.

Il ricorso va, quindi, accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle s