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Ordinanza Interlocutoria — n. 23246/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to significant legal issue regarding ICI tax base determination.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23246/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The petitioner argued that the 'accounting value' of buildings for ICI tax purposes should exclude wind turbines, while the municipality contended turbines are integral to energy production and must be included. The court deemed the legal question too significant for a written decision and required public debate before ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal raises a question of law of particular relevance, the Court may decide to treat it in public hearing rather than issuing a written judgment.

Parole chiave

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Cassation remand procedure public hearing requirement ICI tax base determination accounting value inclusion energy production facilities legal question relevance interlocutory dismissal danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
07-06-2022 -2- Con il motivo di ricorso, dedotto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Falconara Marittima lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 380-bis c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992
3, il comune di Falconara Marittima lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs.
Art. 7, comma 3, D.L. n. 333 del 1992
504 del 1992 e dell'art. 7, comma 3, del D.L.
art. 360 c.p
07-06-2022 -2- Con il motivo di ricorso, dedotto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6873-2021 proposto da: ITALIANA PETROLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante di Api Anonima Petroli Italiana Spa, a sua volta incorporante di Api Energia Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell'avvocato MA 1 1E0 FANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA SILVESTRI; - ricorrente - contro COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATO ANTONUCCI; - controricorrente - contro - intimati - avverso la sentenza n. 744/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA La parte contribuente, società che gestisce un impianto per la produzione di energia elettrica nel comune di Falconara Marittima, ricorreva avverso un avviso di accertamento per ICI relativo al 2008; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva l'appello del comune di Falconara Marittima affermando che per la determinazione della rendita delle centrali elettriche si tiene conto anche degli impianti, in quanto funzionali alla produzione di energia.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il comune di Falconara Marittima si è costituito con controricorso e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. 06873 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- Con il motivo di ricorso, dedotto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Falconara Marittima lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 7, comma 3, del D.L. n. 333 del 1992, per avere il giudice erroneamente ritenuto che il "valore contabile" dei fabbricati dovesse includere, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, anche il valore delle turbine. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;

Cass. 3 marzo 2020, n. 5851).

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta sezione civile di questa Corte. Così