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Ordinanza Interlocutoria — n. 23242/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; case transmitted to Fifth Section due to lack of cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23242/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding the inadmissibility of the cassation appeal. The Municipality of Albano Laziale argued that the Regional Tax Commission erred by requiring proof of actual primary residence rather than relying on cadastral classification for IMU tax benefits. The court found no grounds under Article 375 of the Code of Civil Procedure to admit the appeal, noting the issue was not suitable for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011; Art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/1992; Art. 375 c.p.c.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to examine cassation appeals where the contested issue does not meet the specific admissibility requirements of Article 375 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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IMU tax benefits cadastral classification actual residence cassation inadmissibility Article 375 c.p.c. interlocutory order transmission to section stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011
Art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/1992
214/2011 e dell'art. 8, comma 2, d.lgs.
Art. 375 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24936-2020 proposto da: COMUNE ALBANO LAZIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE DI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA LIBERATI; - ricorrente - contro IOZZI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1328/11/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24936 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Premesso che:

1. il Comune di Albano Laziale ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando violazione dell'art.13, comma 2, d.I.201/2011 conv. dalla I. 214/2011 e dell'art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1992, per avere la CTR del Lazio ritenuto che per la fruibilità, agli effetti dell'imposta unica sugli immobili (IMU) delle agevolazioni c.d. prima casa di cui al citato art.13, comma 2, doveva guardarsi alla effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale e non alla categoria con la quale l'immobile era accatastato e per avere conseguentemente annullato l'avviso di accertamento per IMU del 2012 notificato da esso Comune a Mauro Tozzi in riferimento ad un immobile incontestatamente da questi destinato ad abitazione principale ma accatasto in categoria A/10 ossia come "Ufficio e studio privato;

2. il contribuente resiste con controricorso; considerato che:

1. sulla questione sollevata dal ricorrente il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art.375 c.p.c.;

2. occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta; PQM dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio