Cassation court remits case to criminal section due to jurisdictional error regarding state-funded legal aid oppositions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a Macerata court order reforming a denial of state-funded legal aid for a Tunisian defendant. The prosecutor argued the lower court lacked jurisdiction because oppositions to legal aid decrees must be heard by criminal, not civil, sections. The court agreed, noting that such oppositions are accessory to criminal proceedings and fall under criminal jurisdiction, not the civil sections of the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. c) c.p.p.; Art. 178 lett. c.p.p.: The Supreme Court's civil sections lack jurisdiction over oppositions to decrees granting state-funded legal aid in criminal proceedings, which must be heard by criminal sections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18456-2020 proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DIMACERATA; -ricorrente - contro BEN ALÌ NAIM, AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MACERATA; -intimati- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 23/06/2020; Ric. 2020 n. 18456 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ricorre per la cassazione dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Macerata, a seguito di istanza di Ben Alì Naim, ha riformato la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Macerata, che aveva negato l’ammissione del predetto al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale.
Riteneva l’ordinanza che la certificazione consolare tunisina, sebbene riferita all’autocertificazione dell’istante, attestava l’assenza di redditi nel paese d’origine, sicché poteva essere ammesso al beneficio richiesto. La ricorrente denuncia l’incompetenza dell’autorità che si è pronunciata sull’opposizione deducendo che la contestazione del primo provvedimento andava rivolta al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, il che determina l’abnormità dell’ordinanza e comunque la sua nullità ex art. 606 lett.
c) c.p.p. e 178 lett., richiamando a tal fine quanto affermato da Cass. pen. n. 1223/2018, secondo cui èabnorme il provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il Ric. 2020 n. 18456 sez.
M2 -ud. 24-06-2022 -3- carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass.
Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n.; 22 giugno 2010, n.; 29 aprile 2010, n., e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)). Ric. 2020 n. 18456 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- Gli atti vanno pertanto rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale. PQM La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.