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Ordinanza — n. 23169/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against municipal maritime police order modifying harbor area usage without regional authorization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23169/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Municipality of Cervia and Daniela Poggiali against a fine imposed by the Emilia-Romagna Region for unauthorized changes to a maritime demesne concession. The court held that while municipalities possess police powers under the Maritime Code, the specific regulation of maritime demesne usage remains exclusively reserved to the Region by regional law. Consequently, the municipality's administrative order altering the area's destination was deemed illegitimate and subject to the applicable financial penalty.

Regesto Legislator

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Art. 30 cod. nav.; Art. 59 d.P.R. n. 328/1952; Art. 2, comma 1, lett. e-ter, legge regionale Emilia-Romagna n. 9/2002: The exclusive power to regulate the use of maritime demesne via administrative police orders belongs to the Region, excluding municipalities from such regulatory authority despite their general police functions.

Parole chiave

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maritime demesne administrative police order municipal authority regional reservation unauthorized modification maritime code sanction applicability modifica di un'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 30 cod. nav.
Considerato checon l'unico motivo d'impugnazione i ricorrent i denun- cianola violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 30 cod. nav., dell'art.
Art. 1164, primo comma, cod. nav.
328 del 1952, e quindi idonea a giustificare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 1164, primo comma, cod. nav.; che il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna dei ri- corrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.
Art. 24 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 258
e dell'art. 24 del d.P.R.
Art. 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
nav., dell'art. 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dell'art.
Art. 2 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 31 maggio 2002, n. 9
e dell'art. 24 del d.P.R.
Art. 59 del d.P.R. n. 328 del 1952
9 e dell'art. 59 del d.P.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27654/2021 R.G. proposto da COMUNE DI CERVIA, in persona del Sindaco p.t., e POGGIALI DANIELA, rap- presentatie difesi dall ' Avv. Vincenzo Cellamare , con domicilio eletto in Roma, piazza SS. Apostoli, n.66; –ricorrenti – contro REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del Presidente p.t., rappresentatae difesadagli Avv. Stefano Argnani e Daniela Oppi d ell'Avvocatura regionale , con domicilio eletto in Roma, viaAlberico II, n. 33 , presso lo studio dell ' Avv. Andrea Manzi; –controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 238/21 , depositata il 25 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal Consigliere Guido Mercolino. Rilevato che con sentenza n. 654/19 il Giudice di pace di Ravennarigettò l'opposizione proposta dal Comune di Cervia e da Daniela Poggiali, in qualità di dirigente del servizio comunale porto e demanio, avverso l'ordinanza in- giunzione n. 5862/sa, notificata il 13 maggio 2019, con cui la Regione Emilia- Romagna aveva irrogato agli opponenti una sanzione pecuniaria di Euro 1.032,00, ai sensi dell'art. 1164,primo comma, cod. nav. e dell'art. 24 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 258, per aver variato senza autorizzazione il con- tenuto della concessione relativa ad un'area demaniale marittima sita nello ambito portuale, destinando gran parte della darsena comunale ed il tratto di banchina con il relativo specchio acqueo all'ormeggio di unità da pesca, di- sponendo la rimozione di gran parte dei corpi morti destinati all'ormeggio delle unità da diporto, e facendo posizionare palancole per l'ormeggio delle unità da pesca; che l'appello interposto dal Comune e dalla Poggiali è stato rigettato dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 25 marzo 2021, avverso la quale gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo; che la Regione ha resistito con controricorso.

Considerato checon l'unico motivo d'impugnazione i ricorrent i denun- cianola violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 30 cod. nav., dell'art. 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dell'art. 3 della legge regionale dell'Emilia- Romagna 31 maggio 2002, n. 9 e dell'art. 59 del d.P.R. n. 328 del 1952, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima l'irrogazione della sanzione, senza considerare che la modificazione della destinazione dell'area era stata legittimamente disposta in funzione di operazioni transito- rie e contingenti connesse all'esecuzione di lavori portuali e nell'esercizio del potere di regolare l'uso del demanio marittimo mediante ordinanze di polizia amministrativa,trattandosi di un'area che il Comune aveva riservato a sé stesso per fini d'interesse pubblico; che il motivo è infondato; che, nel confermare il rigetto dell'opposizione, la sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, ha infatti accertato che il mutamento della destinazione riguardava un'area per la cui utilizzazione la Regione aveva rila- sciato apposita concessione, ai fini del mantenimento della darsena comu- nale, con l'espressa previsione della destinazione all'attracco di natanti da diporto e con il divieto di adibirla ad altro uso; che, sulla base del predetto accertamento, il Tribunale ha ritenuto per- tanto sussistente la violazione dell'art. 24 del d.P.R. 328 del 1952, rilevando che, nel destinare gran parte della darsena ed il tratto di banchina con il relativo specchio acqueo all'ormeggio di unità da pesca, il Comune aveva vio- lato l'art. 7 della concessione, avendo variato il contenuto della stessa senza chiedere preventivamente il rilascio di licenza suppletiva; che, nell'insistere sulla legittimità del mutamento di destinazione, in quanto disposta ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 328 del 1952, mediante ordinanze di polizia amministrativaemesse nell'esercizio del potere di rego- lare l'uso del demanio marittimo previsto dall'art. 30 cod. nav.,in riferimento ad un'area della quale il Comune si era riservato l'uso per fini d'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma quinto, della legge regionale n. 9 del 2002, i ricorrenti propongono quindi una censura fondata su una ricostruzione dei fatti diversa da quella contenuta nel provvedimento impugnato; che, in ogni caso,non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa dei ricorrenti, secondo cui nell'ambito della Regione Emilia-Romagna l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del de- manio marittimorelative ai porti d'interesse regionale e subregionale, confe- rite alle Regioni dall'art. 105, comma primo, lett. l), del d.lgs. n. 112 del 1998, è statoattribuito ai Comuni dapprima in via provvisoria dall'art. 42 del d.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 ed in seguito definitivamente dall'art. 3, comma terzo, lett. c), della legge regionale n. 9 del 2002, con la conseguente spettanza al Comune del potere di regolare l'uso del demanio marittimo già attribuito al Ministero dei trasporti dall'art. 30 cod. nav. ed esercitabile mediante le ordi- nanze di polizia marittima previste dall'art. 59 del d.P.R. n. 328 del 1952; che l'art. 2 della legge regionale n. 9 del 2002, nell'attribuire ai Comuni competenti per territorio le funzioni amministrative relative ai beni previsti dalla medesima legge non mantenute espressamente alla Regione (comma quinto), riserva infatti a quest'ultima la disciplina degli usi del demanio ma- rittimo, anche mediante ordinanze di polizia amministrativa (comma primo, lett. e-ter, aggiunta dall'art. 1, comma secondo, della legge regionale 29 di- cembre 2015, n. 25), escludendo pertanto il conferimento del predetto potere al Comune, quanto meno ai fini che qui interessano; chenessun rilievo può assumere, in contrario, la deliberazione n. 1461 del 28 luglio 2003, con cui la Giunta regionale, nell'impartire direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, della legge regionale, ha ribadito l'attribu- zione ai Comuni delle funzioni amministrative individuate dall'art. 3, comma terzo,lett. c), della medesima legge, precisando che nelle stesse devono ri- tenersi comprese tutte le attività ad esse accessorie e connesse (punto 3.1), ed aggiungendo che nell'ambito delle funzioni attribuite sono esercitate dai Comuni le funzioni di polizia amministrativa e di vigilanza nonché l'applica- zione delle relative sanzioni (punto 4.1); che le predette direttive non possono essere infatti interpretate nel senso che le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai Comuni comprendono anche quelle riguardanti la disciplina dell'uso dei beni demaniali, ponendosi altrimenti in contrasto con l'art. 2, comma primo, lett. e-ter), della legge re- gionale, che riserva espressamente alla Regionel'esercizio di queste ultime ; che correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto illegit- tima, e quindi disapplicabile, l'ordinanza di polizia marittima con cui il Comune ha modificato la destinazione d'uso della darsena comunale e della relativa banchina, ravvisando nella predetta modificazione una variazione del conte- nuto della concessionerilasciata dalla Regione, non autorizzata ai sensi dello art. 24 del d.P.R. n. 328 del 1952, e quindi idonea a giustificare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 1164, primo comma, cod. nav.; che il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna dei ri- corrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a