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Ordinanza Interlocutoria — n. 23158/2022 — snciv Generato dall'IA

Civil court remits case to criminal sections as appeal on state-funded legal aid rejection falls under criminal jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23158/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The civil court dismissed the appeal because the challenge to the rejection of state-funded legal aid falls under criminal jurisdiction. The appellant argued that the civil court had no competence to review the GUP's decision regarding family income declarations. The court ruled that such appeals belong exclusively to the criminal sections of the Supreme Court under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. n. 112/2002; Appeals regarding the rejection of state-funded legal aid in criminal proceedings fall within the exclusive competence of the criminal sections of the Supreme Court, not the civil sections.

Parole chiave

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state-funded legal aid criminal jurisdiction civil court competence legal aid rejection Supreme Court sections permesso di famiglia contributo per gli assegni familiari stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002
art. 79 D.Lgs. n. 115/2022
- Il GUP di Venezia aveva ritenuto non indicati dall’istante gli estremi anagrafici, fiscali e reddituali dei familiari, prescritti ex art. 79 D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, n.10136
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 28092-2021proposto da: VECCHINA DORIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’Avv. Luciano Faraon, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Faraon; -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -Intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA , depositat o il 20/10/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI Rilevato che: - Vecchina Doriano impugnava innanzi al Tribunale di Venezia il Decreto del GUP che aveva dichiarato inammissibile la propria istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. - Il GUP di Venezia aveva ritenuto non indicati dall’istante gli estremi anagrafici, fiscali e reddituali dei familiari, prescritti ex art. 79 D.Lgs. n. 115/2022 a pena di inammissibilità, posto che la dichiarazione del Vecchina di costituire “nucleo familiare autonomo” non escludeva l’esistenza di altri componenti della famiglia anagrafica. - Il Tribunale di Venezia riteneva infondato il ricorso per l’inidoneità dell’espressione “nucleo familiare autonomo” a provare esaustivamente che, al momento del deposito dell’istanza, il nucleo familiare del ricorrente fosse costituito unicamente da se stesso. - Ha presentato ricorso per c assazione Vecchina Doriano sulla base di due motivi; - Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Considerato che: − la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, in tema di P a trocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cassazione civile sez.

VI, 16/04/2021, n.10136); − la causa va, pertanto, rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Penali; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Penali. Così deciso in Roma, nella ca mera di c onsiglio della Se sta - 2 Sezi