Italian tax court dismisses appeal due to failure to address third ground in written submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision because the written submission failed to address the third ground of the original recourse. The taxpayer had filed an incidental appeal with the tax office, which was rejected by the commission, but the taxpayer's subsequent appeal to the Cassation omitted a specific argument. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a new hearing for the taxpayer to formulate a complete written proposal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 DPR 600/73; When a taxpayer's appeal fails to address a specific ground of the original recourse in the written submission, the case must be remitted for the formulation of a new proposal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 31840/2020 proposto da D’ ANDREA PANTALEO rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. Filipp Alessi (PEC: avvalessi@pec.giuffre.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente - Oggetto: art 32 dPR 600/73 -preclusioni avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 2292/02/20 depositata in data 27/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli a fini IRPEF per l’anno 2007; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronu ncia di appello il sig. Pantaleo e proponeva appello incidentale l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - la proposta in atti non prende posizione sul terzo motivo di ricorso; - pertanto, la causa va rinvia ta a nuovo ruolo per la formulazione di nuova proposta; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, in d