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Ordinanza — n. 23117/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal after bankrupt trustee unconditionally waives proceedings, extinguishing the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23117/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the bankrupt trustee of the appellant company unconditionally renounced the cassation appeal. Although the trustee's waiver typically lacks effect without creditor committee authorization, the court noted the absence of such a committee and ruled the act still extinguished the process. Consequently, the appellant was condemned to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 35 l.fall.o; Art. 41 l.fall.: The unconditional renunciation of a cassation appeal by a bankrupt trustee extinguishes the proceedings even without creditor committee authorization, as the act is not 'accepting' in nature and terminates the interest in contesting the judgment.

Parole chiave

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bankruptcy trustee unconditional renunciation extinction of proceedings creditor committee authorization legal costs condemnation cassation appeal judicial waiver oggetto dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 35 l.fall.o
Art. 41 l.fall.
35 l.fall.o, come nel caso di specie, nell’eventualità in cui il comitato no n sia costituito, del giudice delegato (ai sensi del quarto comma dell’art. 41 l.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
546/1992 e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art.
Art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 546/1992
111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 34213 del 20/12/2019
fall.), la rinuncia del curatore fallimentare al ricorso per cassazione è inidonea a produrre effetti(Sez. 5, Ordinanza n. 34213 del 20/12/2019 ) .
Sez. 6 -L, Sentenza n. 3971 del 2015
Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015
Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015
6888 del 2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Sez.
Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; conf.
Sez. 6 -1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8768/2020proposto da: OBIETTIVO LOGISTICA S.r.l. in fallimento, con sede in Barialla Via Principe Amedeo n.7 (C.F.: 06096860782 ) , in qualità di incorporante della "Euro Progea S.p.A.''(C.F.: 005414920727 ) , in persona dei curatori fallimentari Dott. Ignazio Pellecchia (C.F.: PLLGNZ68H28A662A ) e Avv. Francesco Grieco(C.F.: GRCFNC77L29A662L ) , rappresentata e difesa. giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Converti (C.F.: CNVFNC5SP28E205P) ed elettivamente domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele IIn. 18; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Avviso accertamento Ires, Irap ed Iva – Rinuncia al ricorso per cassazione dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3270 /20 19 emessa dalla CTR Lombard i a il 30/07/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta all’adunanza del 22/06/2022 dal Consigliere relatore dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Euro Progea s.r.l. (poi incorporata dalla Obiettivo Logistica s.r.l.) proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso l’avviso di accertamento e irrogazione sanzioni emesso dalla Agenzia delle Entrate il 19.4.2017, relativo ad Ires, Irap ed IVA anno 2012, che aveva tratto origine dalle risultanze di un pvc redatto dalla Guardia di Finanza di Bitonto a conclusione di una verifica eseguita per gli anni di imposta dal 2010 al 2015 e con il quale, una volta disconosciuto costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, era stato rideterminato il reddito d’impresa.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso limitatamente al recupero a tassazione delle imposte non versate all’Erario dalle società formalmente fornitrici della manodopera.

3. Sugli appelli dell’Agenzia delle Entrate e della incorporante Obiettivo Logistica s.r.l. in fallimento, la CommissioneTributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame proposto dalla contribuente ed accoglieva quello dell’Agenzia, confermando, per l’effetto, la legittimità dell’accertamento impugnato.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Obiettivo Logistica s.r.l. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorioa ll’esito del quale, con atto depositato in data 06/06/2022, la società ricorrente, in persona dei curatori fallimentari, ha dichiarato di rinunciare incondizionatamente agli atti del processo. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, per motivazione apparente e per relationem, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992 e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la sentenza emessa dalla CTR, avuto riguardo alle censure sollevate avverso la sentenza di primo grado, sovrapposta a quest’ultima attraverso una generica ed acritica condivisione del fatto e delle ragioni giuridiche svolte dallaCTP.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, per motivazione apparente e per relationem, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. n. 546/1992 e la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per essersi la sentenza emessa dalla CTR, avuto riguardo alla doglianza concernente la ricezione nell’avviso di accertamento, quale fonte di prova, delle dichiarazioni rese da terzi, sovrapposta alla pronuncia di primo grado attraverso una generica ed acritica condivisione del fatto e delle ragioni giuridiche svolte dalla CTP.

3. Con atto del 31 maggio 2022, depositato il 6 giugno 2022, la ricorrente, in persona dei curatori fallimentari, ha dichiarato di rinunciare incondizionatamente agli atti del processo.In proposito, va ricordato che, in difetto dell'autorizzazione del comitato dei creditori prevista dall'art. 35 l.fall.o, come nel caso di specie, nell’eventualità in cui il comitato no n sia costituito, del giudice delegato (ai sensi del quarto comma dell’art. 41 l. fall.), la rinuncia del curatore fallimentare al ricorso per cassazione è inidonea a produrre effetti(Sez. 5, Ordinanza n. 34213 del 20/12/2019 ) .

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Sez. 6 -L, Sentenza n. 3971 del 2015) . Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; conf.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo; condanna laricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 10.000,00pe