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Ordinanza — n. 23086/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to lack of interest after taxpayer joined simplified role definition scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23086/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Court's failure to address the taxpayer's lack of interest in appealing. The taxpayer had joined the simplified role definition scheme, which automatically renounced pending litigation, yet the lower court ignored this fact. Consequently, the Court quashed the decision and remanded the case for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: When a taxpayer joins the simplified role definition scheme, the lack of interest to appeal is established by law, and the lower court must explicitly address this ground or the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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lack of interest appeal simplified role definition taxpayer renunciation inadmissibility ground remand for new trial difetto di legittimazione dell'associazione mancanza di disciplina procedura disciplinare degli avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
d.l. n. 148 del 2017, conv. con mod. dalla L. n. 172 del 2017
art. 380-bis cod. proc. civ
DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art.
art 112 cod. proc. civ
civ.) della violazione dell'art 112 cod. proc. civ., per avere la C.T.R.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9679-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, clom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?. - ricorrente - contro A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI, in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in AGROPOLI, alla VIA CARAVAGGIO, n. 4, presso lo studio del DOTI-. MICHELE ANTINOLFI; - intimata - avverso la sentenza n. 6581 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI due intimazioni di pagamento volte al recupero di imposte determinate con due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2007 e 2008; che la contribuente impugnò separatamente detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Salerno che, con sentenze n. 1886/2018 e 1885/2018, rigettò entrambi i ricorsi; che avverso tali decisionI l'A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 6581, depositata il 13..8.2019, previa riunione, accolse i gravami; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

è rimasta intimata l'A.S. D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione dell'art 112 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi in relazione all'eccepitayinarnmissibilità degli appelli per carenza di interesse, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata dei ruoli pendenti prevista dal d.l. n. 148 del 2017, conv. con mod. dalla I. n. 172 del 2017; che il motivo è manifestamente fondato; che emerge dalla parziale trascrizione - nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (cfr. l'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) — dell'atto di costituzione in sede di Ric. 2020 n. 9679 sez.

Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -2- gravame, che, in tale occasione, l'Ufficio, aveva effettivamente dedotto la carenza di interesse ad impugnare della contribuente, alla luce della intervenuta sua adesione alla definizione agevolata dei ruoli pendenti prevista dal d.l. n. 148 cit. e della conseguente rinuncia ai giudizi pendenti; che su tale profilo non risulta che la C.T.R. si sia espressa; che quanto precede determina l'assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR deciso la controversia senza espllicitare gli elementi in base al quale ha fondato il proprio convincimento);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sest