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Ordinanza — n. 23006/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal for failing to cite specific updated sources proving generalized violence in Ivory Coast.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23006/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific, updated sources proving generalized violence in Ivory Coast. While the appellate court cited international organizations, the applicant did not identify more recent or pertinent typified sources as required by law. The court ruled that the burden falls on the applicant to demonstrate why the cited information is no longer current or accurate.

Regesto Legislator

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Art. 14, lett. c) D.Lgs. 251/2007; Art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008: The applicant must specifically allege and cite updated, pertinent typified sources to challenge the factual basis of subsidiary protection granted based on generalized violence.

Parole chiave

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subsidiary protection generalized violence typified sources asylum appeal burden of proof Cassation inadmissibility Ivory Coast protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 251/2007
(erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 14 –lettera c) del D.
Art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 21-6-2022 ai sensi dell’art. 380biscod.proc.civ..
Art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 23999/2020
21-06-2022 -4- merito, ossia di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass. 23999/2020).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10920-2020 proposto da: MARA MOUSSA, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLETTA MARIA MAURO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 364/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/04/2020;

Ric. 2020 n. 10920 sez. M1 -ud. 21-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D’Appello di Lecce ha respinto l’appello proposto da MARA MOUSSA, cittadino della Costa d’Avorio, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale.

La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Costa d’Avorio, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio, espresso dal Tribunale, di irrilevanza, ai fini delle protezioni richieste, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere celibe, senza figli e di avere lasciato la Costa d’Avorio nel 2015 per migliorare la sua situazione economica e cercare un futuro migliore.

La Corte d’appello di Lecce ha, inoltre, escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria lett.

c) ritenendo che, sulla base delle informazioni ricavate dai “ siti delle organizzazioni internazionali impegnate nel fornire aiuti umanitari e denunciare crisi umanitarie e gravi violazioni dei diritti umani”, UNHCR, Amnesty International, Human Right, Easo, viaggiare sicuri, la situazione in Costa d’Avorio non fosse riferibile a un contesto di violenza generalizzata ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 251/2007. Infine, la Corte d’appello di Lecce ha escluso il riconoscimento anche della protezione umanitaria inassenza di specifici elementi di vulnerabilità in capo al ricorrente e di un’effettiva integrazione nel territorio italiano. Ric. 2020 n. 10920 sez. M1 -ud. 21-06-2022 -3- 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti delMinistero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione orale.

3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 21-6-2022 ai sensi dell’art. 380biscod.proc.civ..

4. L’unico motivo di ricorso è così rubricato « Art. 360 – n° 3 c.p.c. (erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 14 –lettera c) del D. Lgs. n.251/2007». Il ricorrente lamenta la violazione della normativa in materia di protezione sussidiaria da parte della Corte d’appello di Lecce, che non avrebbeindicato le fonti consultate ai fini dell’esame di cui all’art. 14, lett.

c) del D. Lgs. 251/2007, rendendo così impossibile verificare l’attualità delle informazioni sucui si è basata la decisione.

5. Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte d’appello ha indicato l e fonti utilizzate al fine dell’esame della domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett.

c) citato , affermando di aver reperito le informazioni sulla situazione de l Paese di origine del ricorrente “dai siti delle organizzazioni internazionali impegnate nel fornire aiuti umanitari e denunciare crisi umanitarie e gravi violazioni dei diritti umani”, UNHCR, Amnesty International, Human Right, Easo, “viaggiare sicuri”. Poichéil richiamo della sentenza impugnata è anche a fonti “tipizzate”, ossia espressamente previste dall’art.8, comma 3, d.lgs. n.25/2008 (UNHCR – Easo), che sono di pubblico accesso , liberamente consultabilie verificabili, il ricorrente, per non incorrere in difetto di specificità della censura, aveva l’onere di dedurre di ave r indicato nei giudizi di merito fonti tipizzate più aggiornate e pertinenti , comprovantiuna situazione div ersa da quella accertata dal giudice di Ric. 2020 n. 10920 sez.

M1 -ud. 21-06-2022 -4- merito, ossia di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass. 23999/2020). Nel caso di specie,il ricorrente si limita genericamente a dedurre che la situazione del suo Paese accertata dalla Corte di merito non è attuale, senza minimamente allegare di avere indicato nei giudizi di merito fonti alternative e senza, invero, neppure specificamente allegare l’effettiva sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese.

6. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva dal parte del Ministero. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, n