Italian Court dismisses appeal as inadmissible for raising new legal issues not examined in lower court proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to raise a new legal issue regarding unjust enrichment that had not been examined by the lower court. The appellant argued that previous judgments became void due to procedural interruption, creating a basis for restitution, but the lower court had only addressed the refund of litigation costs. The Court ruled that appeals cannot introduce new legal questions or factual investigations not previously considered by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. proc. civ.; Art. 2041 cod. civ.: In cassation proceedings, new legal issues or factual inquiries not previously examined by the court of first instance render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23901-2021 proposto da: CAVALLI LIVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO 35, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO GUERRA; -ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO GARAGE AZZURRO s.r.l. IN LIQUIDAZIONE; -intimata - avverso il decreto n. cronol. 8248/2021 del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 19/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non depositata del 14/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Ric. 2021 n. 23901 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -2- Rilevato che:
1. Questa Corte, con ordinanza n. 14300/2018, cassava con riferimento ai motivi accolti la sentenza del Tribunale di Rimini n. 106/2014, nella parte in cui aveva ritenuto che la statuizione del Giudice di Pace della stessa città n. 1017/2011, essendo stata pronunciata secondo equità, fosse appellabile nei limiti previsti dall’art. 339, comma 3, cod. proc. civ.. La causa, tempestivamente riassunta davanti al giudice del rinvio, veniva interrotta a causa del fallimento dell’appellata Garage Azzurro s.r.l., senza essere poi proseguita dalle parti processuali Livio Cavalli e Guglielmo Guerra né dalla procedura concorsuale.
2. Il giudice delegato al fallimento di Garage Azzurro s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 13.207,77 vantato da Livio Cavalli a titolo di spese di lite relative ai giudizi contenziosi in cui l’istante era stato controparte processuale della società poi fallita. Reputava, inoltre, che non potesse essere ammesso neppure il credito vantato dal Cavalli per aver corrisposto a Garage Azzurro s.r.l. in bonis importi maggiori rispetto a quelli dovuti.
3. Il Tribunale di Rimini, a seguito dell’opposizione proposta da Livio Cavalli, reputava che l’opponente avrebbe dovuto richiedere la refusione delle spese processuali in seno al giudizio di rinvio, a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, attivandosi dopo la sua interruzione. Non potevano neppure essere ammesse le somme vantate a titolo di restituzione dei maggiori importi richiesti da Garage Azzurro s.r.l. rispetto a quelli asseritamente dovuti, dato che Cavalli non aveva effettuato - né all’interno della domanda di ammissione al passivo, né con il ricorso in opposizione –alcuna specifica allegazione in relazione agli elementi costitutivi della sua pretesa. Ric. 2021 n. 23901 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -3- 4. Per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 19 luglio 2021, ha proposto ricorso Livio Cavalli prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato fallimento di Garage Azzurro s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che:
5. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ. e 393 cod. proc. civ.: il Tribunale – in tesi di pare ricorrente – ha omesso di considerare che l’interruzione del giudizio di rinvio e la sua mancata riassunzione hanno determinato la caducazione dei titoli precedenti, cosicchè è venuta meno ogni ragione che giustifichi il trattenimento, da parte della società fallita, delle “somme precedentemente versate in suo favore per effetto delle caducate sentenze di primo e secondo grado dando così origine ad un arricchimento senza giusta causa” (v. pag. 7 del ricorso).
6. Il motivo è inammissibile. L’odierno ricorrente lamenta la mancata ammissione al passivo del credito di € 13.207,77 vantato per “ripetizione di spese legali”, “essendo venuti meno i titoli in forza dei quali la soc. Garage Azzurro Srl, successivamente fallita, ha ottenuto il pagamento delle spese di lite e delle somme versate a titolo di responsabilità aggravata riconosciutele dal Giudice di Pace di Rimini con la sentenza n. 1017/2011 e dal Tribunale di Rimini con la sentenza n. 106/2014 con conseguente indebito trattenimento di dette somme da parte del Fallimento, già soc.
Garage Azzurro srl” (pag. 9). Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta, tuttavia, che una simile questione sia mai stata sottoposta al vaglio del collegio dell’opposizione, che si è occupato, invece, del “diritto alla refusione delle spese processuali”, per la complessiva somma di € 13.207,77, in relazione al procedimento contenzioso estintosi per Ric. 2021 n. 23901 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -4- mancata riassunzione, oltre che della restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto al corrispettivo dovuto a Garage Azzurro s.r.l..
Questadiscrasia (fra il diritto di ripetere somme già versate dedotto in questa sede e il diritto a vedersi rifondere le spese processuali del giudizio estintosi vantata, invece, in sede di merito) comporta l’inammissibilità della doglianza presentata, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass.7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006), che trova applicazione anche in materia di opposizione allo stato passivo (Cass.22006/2017), che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut