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Ordinanza — n. 22965/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ordering Air Italy to pay Boero's legal fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22965/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished after Air Italy withdrew its cassation request without the controricurrent's acceptance. Although the lower court had ordered Boero's reinstatement due to corporate unity issues, the withdrawal rendered the legal challenge moot. Consequently, the court ruled that the process must be terminated and Air Italy must bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, and the withdrawing party is liable for the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation cassation procedure corporate unity collective dismissal judicial expenses perdita dell'impiego causata

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma c.p.c.
Art. 391, secondo comma c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 2094 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971
Cass 28 maggio 2020 n. 10140
Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824
Cass. 7 febbraio 2022 n. 3825
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13853-2021 proposto da: AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE , in persona dei suoi liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO; - ricorrente - contro BOERO RACHELE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 81/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE: con sentenza in data 26 marzo 2021, la Corte d'Appello di Cagliari ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania che, accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra Meridiana Fly s.p.a. (poi divenuta Air Italy s.p.a.) e Air Italy s.p.a. (poi divenuta Air Italy , Flee Management Company s.p.a.), ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a Rachele Boero, l'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata da Meridiana Fly s.p.a. atteso l'obbligo datoriale di scegliere i lavoratori da licenziare nell'ambito dell'intero complesso aziendale, cioè anche tra gli assistenti di volo formalmente dipendenti di Air Italy, e condannato la Meridiana Fly alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, al pagamento di una indennità risarcitoria pari alle mensilità maturate dalla data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegra in misura non superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, detratto 1' aliunde peremptum per effetto dell'occupazione successivamente reperita; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Air Italy s.p.a. in liquidazione, affidandolo a quattro motivi; resiste, con controricorso, Rachele Boero; entrambe le parti hanno presentato note;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis L. 3/12/2004, n. 291 come modificato dall'art. 2 d.l. n. 134 del 2008, conv. dalla legge n. 166 del 2008 per aver la Corte affermato che la scelta dei licenziandi avrebbe dovuto investire anche i dipendenti di Air Italy, a suo dire del tutto estranei alla crisi aziendale di Meridiana Fly del 2011, conclusasi con la definitiva estromissione dei suoi lavoratori in esubero nel 2016; con il secondo motivo si allega violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e degli artt. 5 I. n. 223/1991, 2359, 2497 e 2094 cod. civ. nonché dell'art.115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimo il licenziamento in controversia sul presupposto che a fondare la contitolarità del rapporto di lavoro bastasse la integrazione fra le attività della controllante e le attività della controllata; ciò a prescindere dall'esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e dal concreto accertamento dell'uso promiscuo della sua prestazione ed inoltre allegandosi che, anche a voler considerare unitariamente la struttura delle società Meridiana Fly s.p.a. e Air Italy s.p.a., l'individuazione dei lavoratori in esubero non poteva che avvenire in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive manifestatesi nel perimetro aziendale della prima società; le due società, infatti, avevano mantenuto strutture autonome, dotate di propri beni, risorse, licenze di esercizio ecc. e la struttura in crisi che aveva generato gli esuberi sin dal 2011 era quella facente capo a Meridiana Fly; con il terzo motivo di ricorso deducono violazione degli artt. 776 e 779 cod. nav. nonché del Regolamento europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del Regolamento Europeo n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.

CC. 125; il giudice di appello aveva trascurato di considerare che nel settore aeronautico, governato da pregnanti e minuziose disposizioni normative contenute, tra l'altro, nei suddetti Regolamenti, era impossibile, sia di fatto che di diritto, che il servizio di trasporto aereo fosse svolto da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti e dei responsabili delle varie attività; neppure poteva essere valorizzato nel senso dell'unitarietà della struttura la utilizzazione dell'aeromobile mediante contratti di wet lease circostanza che non implicava alcuna confusione tra le separate strutture organizzative facenti capo alle società; risulta dagli atti che la parte ricorrente ha notificato la rinuncia alla controricorrente, che ne ha dato atto con la memoria depositata in vista dall'odierna adunanza camerale, con la quale peraltro ha insistito per la condanna della rinunciante alle spese del giudizio e per la decisione del ricorso incidentale; la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere ‘`accettizio" e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell'art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che "può condannare la parte che vi ha dato causa" (Cass.26 febbraio 2015 n. 3971;

Cass 28 maggio 2020 n. 10140); il Collegio reputa che le spese del giudizio debbano essere poste a carico delle società che hanno rinunciato al ricorso da loro stesse proposto: da un canto, infatti, la controricorrente si è limitata a dare atto di avere ricevuto la rinuncia senza accettarla, anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la loro distrazione in favore del difensore che se ne è dichiarato antistatario; dall'altro, le censure formulate nei motivi di ricorso non sarebbero comunque idonee a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso da questa Corte in numerose decisioni le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118, primo comma disp. att. c.p.c. (da ultimo:

Cass. 7 febbraio 2022 n. 3824 e 3825); in conclusione, il processo deve essere dichiarato estinto e la perte ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore secondo la sua richiesta; la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in 200,00 per esborsi e 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistata