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Ordinanza — n. 22964/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22964/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22964/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA . sul ricorso 11785-2021 proposto da: SITA SUD SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CARRIERI; - ricorrente- contro DE TROIA GIUSEPPE PAOLO, domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIyNI, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati'GIUDO)CELENTANO, GERARD() MORESE; - - controrkorrente- avverso la sentenza n. 1493/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

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Ordinanza — n. 22964/2022 — snciv · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA . sul ricorso 11785-2021 proposto da: SITA SUD SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CARRIERI; - ricorrente- contro DE TROIA GIUSEPPE PAOLO, domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIyNI, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati'GIUDO)CELENTANO, GERARD() MORESE; - - controrkorrente- avverso la sentenza n. 1493/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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reati contro i doveri d'ufficio e professionali posizioni amministrative del funzionario responsabilità amministrativa impieghi nella pubblica amministrazione attività fuori del servizio dell'impiegato statale autorità disciplinare
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Testo completo

la seguente ORDINANZA . sul ricorso 11785-2021 proposto da: SITA SUD SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CARRIERI; - ricorrente- contro DE TROIA GIUSEPPE PAOLO, domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIyNI, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati'GIUDO)CELENTANO, GERARD() MORESE; - - controrkorrente- avverso la sentenza n. 1493/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE: Con sentenza n. 1493 del 2020, la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da SITA SUD s.r.l. avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda formulata da Giuseppe Paolo De Troia, dipendente della società con qualifica di collaboratore di esercizio, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento con riguardo alle mansioni di polizia amministrativa affidategli e riconducibili al parametro 140 del CCNL; in particolare, la Corte, condividendo l'iter argomentativo del primo giudice, ha ritenuto che l'appellato svolgesse, in via alternativa rispetto alle mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone, quelle di verifica di titoli di viaggio contestazione ed applicazione di sanzioni amministrative, nonché di riscossione incassi, ed ha ritenuto le stesse del tutto confacenti alla previsione contrattuale di cui all'art. 140 CCNL; per la cassazione della sentenza propone ricorso SITA SUD s.r.1., affidandolo ad un unico motivo; ;1:0-t-9-93-.) (-LA-ELI-cc:t-i' e • resiste, con controricorso, Giuseppe Paolo De Troia;

è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE Va preliminarmente rilevato come non ricorrano i presupposti per la trattazione del procedimento in pubblica udienza, non sussistendo profili di natura nomofilattica; con l'unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata allegandosi la violazione dell'art. 2 dell'Accordo Nazionale degli Autoferrotranvieri del 27/11/2000 come confermato dall'art. 4 del successivo Accordo Nazionale del 18/11/2004 da cui sarebbe derivata l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie; sostiene, in particolare, parte ricorrente, che debba escludersi la riconducibilità delle mansioni espletate dal lavoratore nell'ambito di quelle di Polizia amministrativa, essendosi lo stesso limitato a svolgere attività di verifica dei titoli di viaggio e non quelle ulteriori richieste, quali la contestazione del divieto di fumo, il controllo della violazione del divieto di danneggiamento dei bus, ecc.; il motivo è infondato; giova premettere, al riguardo, che la Corte territoriale, nel confermare le statuizioni ed il percorso argomentativo del primo giudice, ha ritenuto che le attività svolte fossero perfettamente riconducibili nell'ambito dell'art. 140 CCNL chiarendo che le mansioni di guida dei mezzi aziendali fossero da - reputarsi alternative rispetto a quelle, svolte dal De Troia, di capolinea e di polizia amministrativa oltre che di riscossione degli incassi; in particolare, secondo il giudice d'appello, non erano espletate dal controricorrente mansioni di vendita di biglietti ma, piuttosto, compiti, esercitati su vari autobus, di verifica di titoli di viaggio, contestazione e applicazione di sanzioni amministrative ex art. 32 L.R. 1872002 e riscossione di incassi, come confermato da tutti i testi i quali hanno evidenziato, in particolar modo, che il dipendente aveva la potestà di elevare la sanzione ai passeggeri "irregolari" come ammesso dalla stessa SITA nella comparsa di costituzione di primo grado; ha, quindi, concluso la Corte, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, per la perfetta riconducibilità delle mansioni svolte nell'ambito della considerata categoria del CCNL; conformandosi a quanto statuito in sede di legittimità, quindi, il giudice di secondo grado ha compiuto il necessario accertamento all'uopo; in particolare, va ricordato che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini; ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 (cfr, sul punto, Cass. n. 30580 del 2019); tale accertamento risulta essere stato compiuto dalla Corte mentre ogni diversa valutazione, in assenza di puntuali indicazioni di segno contrario rispetto al corretto esercizio della necessaria verifica trifasica, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere respinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; kutAR,r si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 3000,00 per compensi professionali e in curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% . — ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo igtrodotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del(Q- ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st