Italian court dismisses tax appeals as moot after tax authority annulled assessments via self-help.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the consolidated tax appeals extinguished due to the cessation of the subject matter. The tax authority had previously annulled the original assessment notices through self-help powers and the taxpayer subsequently acquiesced and paid the revised amounts. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and ordered the expenses to be shared.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a tax authority annuls its own assessment via self-help and the taxpayer acquiesces, the judicial appeal is extinguished for lack of subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO Sui ricorsi riuniti iscritti al n. RG 2836/2021, proposti da Chubb European Group SE, rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Fimiani e dall'avv. Berardo Lanci, con domicilio eletto in Roma, via Agostino Depretis, n. 86, presso lo studio Legale e Tributario CMS Adonnino Ascoli & C Cavasola Scamoni Ricorrente principale contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; Intimata sul ricorso principale Nonché da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, -ZSTT:12n3 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
Ricorrente incidentale Contro Chubb European Group SE, rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Fimiani e dall'avv. Berardo Lanci, con domicilio eletto in Roma, via Agostino Depretis, n. 86, presso lo studio Legale e Tributario CMS Adonnino Ascoli & C Cavasola Scamoni Controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciata il 20 gennaio 2020, depositata il 18 giugno 2020, n. 1119/16/2020, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TMBOC3L00806/2016 e TMB033L00037/2016 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza di riunione dei separati ricorsi avverso la stessa sentenza, rispettivamente notificati il 15.1.2021 ed il 18. 1.2021 con richiesta di estinzione per cessata materia del contendere; rilevato che risulta comprovato che, successivamente alla proposizione dei rispettivi ricorsi, con provvedimenti Prot. n. TMBX31V00069/2020 e Prot.
N. TMBXC1V00070/2020, notificati il 3 febbraio 2021, l'Ufficio, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, ha provveduto all'annullamento parziale dei summenzionati avvisi di accertamento, rideterminando le imposte e le sanzioni dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA; che in data 5 febbraio 2021 la società ha prestato acquiescenza espressa ai predetti provvedimenti in autotutela, provvedendo altresì al pagamento delle somme rispettivamente rideterminate, come da quietanze MOD. F24 versate in atti per gli importi di euro 1.617.981,39 e di euro 370.875,31; che l'istanza di rinuncia e contestuale richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere è stata regolarmente notificata il 26 febbraio 2021 all'Avvocatura dello Stato, che nulla ha opposto, sicché possono essere compensate le spese; che l'istanza ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. e che l'estinzione può essere pronunciata con decreto, non essendo stata fissata la data dell'adunanza per la decisione da parte del collegio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio sui ricorsi come innanzi riuniti, per cessata materia del contendere. Spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, primo marzo 2022 Il Presidente delegato . Lucio Napolitano I