Court allows expulsion opposition appeal by ordering retrial when defendant's absence doesn't bar merits review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against an order dismissing a foreigner's opposition to an expulsion decree due to the respondent's absence. The applicant argued that non-appearance in the simplified opposition procedure does not preclude the judge from ruling on the merits. The court agreed, citing the principle that such proceedings are governed by an official impulse rather than party participation, thus mandating a substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 127 cod. proc. civ.: In opposition proceedings for administrative expulsion, the absence of the opposing party does not sanction the procedure, and the judge must rule on the merits due to the official impulse of the simplified trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26157/2021 R.G. proposto da KHOURASSANI AISSAME, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Giuseppe Mariani , con domicilio eletto in Roma, via Taranto , n. 90 , presso lo studio dell ' Avv. Luciano Natale Vinci; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTO DI REGGIO CALABRIA e QUESTURA DI REGGIO CALABRIA; –intimati – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Reggio Calabria n. 305/21, deposi- tata il 20 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.Rilevato checon ordinanza del 30 ottobre 2019 il Giudice di pace di Reg- gio Calabria dichiarò estinto il giudizio di opposizione proposto daAissame Khourassani, cittadino del Marocco, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Calabria il 13 settembre 2019, rilevando che le parti non erano comparse all'udienza fissata; che avverso la predetta ordinanza il Khourassani propose ricorso per cas- sazione, accolto da questa Corte con ordinanza del 18 maggio 2021, n. 13298, la quale enunciò il principio di dirittosecondo cui, in quanto caratte- rizzato dalla particolare speditezza e celerità del rito e dominato dal costante impulso officioso, il procedimento in questione non sottostà alle regole ordi- narie sulla cancellazione ed estinzione per inattività delleparti; che il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi al Giudice di pace, il quale, con ordinanza del 20 settembre 2021, ha dichiarato non luogo a prov- vedere in ordine al ricorso, rilevando che all'udienza fissata per la compari- zione delle parti sono risultati assenti sia il ricorrente che il suo difensore, e ritenendo l'archiviazione del ricorso coerente con la struttura oppositoria del giudizio di cui all'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e con il rito sempli- ficato camerale previstoda tale disposizione; che avverso la predetta ordinanza il Khorassani ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, per un solo motivo; che gl'intimati non hannosvolto attività difensiva.
Considerato checon l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 e 13-bisdel d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 127 cod. proc. civ., sostenendo che nel giudizio di oppo- sizione al decreto di espulsione la mancata comparizione dell’opponente non esclude il dovere del giudice adìto di pronunciarsi sul merito dell'impugnativa, non comportandoalcuna sanzione sul piano processuale, dal momento che la partecipazione delle parti non ha carattere obbligatorio; che il motivo è fondato; che, in tema di espulsioneamministrativa dello straniero, questa Corte ha infatti affermato costantemente il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui nel procedimento di op- posizione, disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza san- zionatoria sul piano processuale, dal momento che il giudizio,concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ad un rito caratterizzato da particolare concen- trazione e speditezza,pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell'impugnativa proposta (cfr.
Cass., Sez. III, 21/05/2021, n. 14091; Cass., Sez. I, 22/01/2021, n. 1345; Cass., Sez. II, 28/12/2020, n. 29675); che tale principio è stato riaffermato anche dall'ordinanza n. 13298 del 2021, con cui è stataaccolta, proprio per tale ragione, l'impugnazione propo- sta dal Khourassani avverso la precedente ordinanza del 30 ottobre 2019, con cui lo stesso Giudice di pace di Reggio Calabria aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione promosso dal ricorrente avverso il decreto di espul- sione, a causa della mancata comparizione dell'opponente; che l'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Reggio Calabria, in persona di un diverso magistrato, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'ordinanzaimpugnata, e rinvia al Giudice di pace di Reggio Calabria, in persona di un diverso magistrato, cui demanda