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Ordinanza — n. 22763/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court's inadmissibility decree due to lack of contentious rights decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22763/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible against a bankruptcy court decree rejecting a reorganization proposal. The lower court dismissed the proposal because the company's assets were confiscated and insufficient to cover debts, finding no continuity of business. The Supreme Court ruled that such a decree lacks the necessary decisiveness regarding subjective rights between opposing parties to be challenged via cassation.

Regesto Legislator

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Art. 162, comma 2, legge fallimentare; Art. 111, comma 7, Cost.: A decree declaring a reorganization proposal inadmissible is not subject to extraordinary appeal for cassation because it lacks decisiveness on subjective rights between opposing parties.

Parole chiave

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bankruptcy reorganization continuity of business extraordinary appeal decisiveness requirement subjective rights inadmissibility decree judicial confiscation spossessamento conseguente al fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 162, comma 2, legge fallimentare
civ., in relazione all'art. 162, comma secondo, l egge fall.; la nullità della decisione all'esito della camera di consiglio, stante l'omessa convocazione ed ascolto del Commissario giudiziale o confronto con il debitore (sentito il debitore) ex art.
Art. 111, comma 7, Cost.
Con il primo motivo si deduce l'ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., ultimo comma, cod.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 giugno2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 giugno2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
art. 111 Cost
Con il primo motivo si deduce l'ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., ultimo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 28 dicembre 2016, n. 27073
Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato»(Cass., Sez. U., 28 dicembre 2016, n. 27073; Cass., 6 agosto 2021, n.
Cass., 6 agosto 2021, n. 22442
27073; Cass., 6 agosto 2021, n. 22442).
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Testo completo

l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 602/2021proposto da: PRO.SAL.CA. R.L. (P RODUTTORI SALENTINI CALZATURE ), IN LIQUIDAZIONE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall'Avv. Cosimo Finiguerra, in virtù d procura speciale a margine dell'originale del ricorso per cassazione. -ricorrente - e COMMISSARIO GIUDIZIALE DELLA SOCIETA' CONSORTILEPRO.SAL.CA. A R.L., con studio in Lecce, via Merine, n. 21/a, nominato dal Tribunale di Lecce con decreto del 25 giugno 2019, nell'ambito del procedimento concordatario, n. 7/2019. -intimato – e nei confronti di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE. -intimata- avverso il decreto del Tribunale di Lecce , Sezione fallimentare, emesso nel procedimento n. 7/2019, depositato in data 27-28 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 giugno 2022 dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE 1. Con decreto del 27 - 28 ottobre 2020, il Tribunale di Lecce, Sezione fallimentare, ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata dalla società PRO.SAL.CA. a r.l., avendo ritenuto che non sussistevano i presupposti della dedotta continuità aziendale, sia pure nella forma della cosiddetta «continuità indiretta», in quanto i pochi beni della società (due vetture, la liquidità e pochi crediti commerciali) erano stati attinti da un provvedimento di confisca del giudice penale e che non sussisteva alcun valore d'avviamento. 2.Il Tribunale fallimentare, all'esito del deposito della «Modifica ed integrazione della proposta e del piano concordatario», ha precisato che la vendita del marchio ex seera da inscrivere ad un'attività liquidatoria e non nella prospettata continuazione indiretta dell'impresa; i giudici di primo grado hanno, altresì, affermato che, nonostante la sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce n. 188/2019, con la quale il Consorzio era stato condannato al pagamento della sanzione amministrativa di euro 400.000,00, oltre alla confisca del patrimonio e il contenzioso collegato presso la Corte dei Conti che si era chiuso con la condanna della società al pagamento, in solido con altri soggetti, in favore della Regione Puglia dellasomma di euro 457.309,74, oltre accessori di legge, non vi erano istanze di fallimentoe ha, dunque, disposto trasmettersi gli atti al P.M. sede per la valutazione dei presupposti di cui all'art. 5 legge fallimentare, tenuto conto che il patrimonio aziendale non era assolutamente sufficiente a coprire l'intera esposizione debitoria che ammontava a circa nove milioni di euro. 3.Il decreto è stato impugnato dalla società PRO.SAL.CA. a r.l., in liquidazione, con ricorso straordinario per cassazione affidato a quattro motivi.

4. Il Commissario Giudiziale non ha svolto difese.5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 giugno2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 6.La società ricorrente ha depositato, in data 10 giugno 2022, visura camerale e certificazione di cancelleria attestante l'assenza di istanze di fallimento e di altre procedure concorsuali. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce l'ammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., ultimo comma, cod. proc. civ., avuto riguardo all'evoluzione normativa e giurisprudenziale in ordine all'impugnazione del decreto di inammissibilità del concordato preventivo ex art. 162, comma secondo, legge fall., poiché l'attuale disciplina configurava una situazione soggettiva di esclusiva titolarità del debitore, in virtù di un innegabile favor legisper l'accesso del debitore alla soluzione concordataria. 2.Con il secondo motivo si deduce l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., in quanto il decreto che aveva dichiaratoinammissibile il ricorso, senza pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento, eradecisorio e definitivo ed assumeva, quindi, carattere di provvedimento autonomamente impugnabile, poiché fondato su aspetti inerenti ai requisiti o condizioni di ammissibilità previsti dalla legge in relazione al «contenuto specifico della proposta». 3.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 360, primo comma, n.

4. cod. proc. civ., in relazione all'art. 162, comma secondo, l egge fall.; la nullità della decisione all'esito della camera di consiglio, stante l'omessa convocazione ed ascolto del Commissario giudiziale o confronto con il debitore (sentito il debitore) ex art. 162, comma secondo, legge fall., stante che il Commissario giudiziale doveva prendere parte alla camera di consiglio, in quanto posto a garanzia e vigilanza dell'interesse generale che sussisteva nella materia in esame. 4.Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 162, comma secondo, legge fall., in relazione agli artt. 186 bis e 160 e 161, secondo comma, lettera e), e 124 legge fall., avendo omesso il Tribunale di valutare correttamente e secondo diritto, tutte le circostanze di fatto e di diritto sottoposte al suo esame ed essendo addivenuto sbrigativamente e con superficialità ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5.Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto contro un provvedimento non decisorio e non definitivo, insuscettibile di passare in giudicato, e perciò non impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. 5.1 Questa Corte ha già ripetutamente affermato che « il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l . fall . (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.

Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato»(Cass., Sez. U., 28 dicembre 2016, n. 27073; Cass., 6 agosto 2021, n. 22442). Più specificamente, si è affermato che affinché un provvedimento non avente veste di sentenza sia impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. non è sufficiente che abbia carattere decisorio, ma occorre anche che il provvedimento sia definitivo, ovvero non sia soggetto a un diverso mezzo d'impugnazione, dovendosi altrimenti esperire anzitutto tale mezzo — appello, reclamo o quant'altro —sicché il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all'esito.

Le Sezioni Unite richiamate hanno stabilito che «Se un provvedimento con forma diversa dalla sentenza è soggetto a ricorso straordinario per cassazione esclusivamente allorché è decisorio e definitivo, nel senso sopra indicato, deve concludersi che avverso il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi del secondo comma dell'art. 162 legge fallim., non è dato tale rimedio, perché il decreto, pur presentando indubbiamente il carattere della definitività — in quanto espressamente dichiarato «non soggetto a reclamo» (art. 162, secondo comma, legge fallim., cit.) — non presenta anche il carattere della decisorietà.

Esso, infatti, viene emesso dal tribunale a prescindere da una controversia, anche solo potenziale, tra parti contrapposte, nonché all'esito di un procedimento che non prevede alcun contraddittorio, bensì la sola audizione del debitore («sentito il debitore», recita il più volte richiamato art. 162, secondo comma). Che i creditori siano o meno favorevoli alla proposta di concordato presentata dal debitore è del tutto irrilevante: il tribunale deve provvedere comunque, d'ufficio, a tutela di un interesse più generale, che prescinde dall'interesse individuale di ciascun creditore.

Mancando addirittura una controversia — o, meglio, non rilevando comunque la sua eventuale sussistenza — non può affermarsi che il decreto "decida" su diritti soggettivi di parti contrapposte e sia destinato al giudicato» (Cass., Sez. U., 28 dicembre 2016, n. 27073). 5.2 Nella specie , il T ribunale si è, per l'appunto, limitato a dichiarare inammissibile la proposta di concordato presentata, avendo ritenuto che non sussistevano i presupposti della dedotta continuità aziendale, sia pure nella forma della cosiddetta «continuità indiretta», in quanto i pochi beni della società (duevetture, la liquidità e pochi crediti commerciali) erano stati attinti da un provvedimento di confisca del giudice penale;che non sussisteva alcun valore d'avviamento e che la vendita del marchio ex seera da inscrivere ad un'attività liquidatoria e non nella prospettata continuazione indiretta dell'impresa.

6. Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni