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Ordinanza Interlocutoria — n. 22704/2022 — snciv Generato dall'IA

Court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding power of attorney validity under tax procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22704/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the interlocutory order inadmissible and remitted the case to a public hearing for further examination. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission erred by treating the lack of a power of attorney as rendering the appeal act nonexistent, rather than ordering regularization first. The court determined the legal question raised was of particular relevance, necessitating a public hearing under specific procedural provisions before any final decision could be made.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 380-bis c.p.c.: When a legal issue raised in an appeal has particular relevance, the court must order a public hearing rather than issuing an interlocutory decision.

Parole chiave

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power of attorney validity tax appeal procedure interlocutory order inadmissibility public hearing requirement particular relevance of legal issue accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 125 cod. proc. civ.
Art. 182 cod. proc. civ.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10331-2021 proposto da: PASTORE GENNARO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO SORBO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 4862/24/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l'anno d'imposta 1995; la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso della parte contribuente per invalidità insanabile mancando la procura alle liti e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello affermando che la mancata sottoscrizione della procura comporta l'inesistenza dell'atto. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un motivo, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, numero 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 e 182 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la mancata sottoscrizione della procura comporta l'inesistenza dell'atto mentre avrebbe dovuto ordinare alla parte di regolarizzare la situazione e solo in caso di inadempimento al predetto ordine Ric. 2021 n. 10331 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- la Commissione Tributaria Provinciale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così decis