Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding retroactive tax amendment application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to a public hearing for further deliberation. The tax agency argued that a 2016 amendment to tax law should not apply retroactively to a 2012 tax year, while the taxpayer contended the administrative error was correctable only after the 2017 contract nullity judgment. The court determined the legal question regarding the retroactive application of the amendment is of such importance that it requires public discussion before a final ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 DPR n. 322/1998; Art. 380-bis c.p.c.: When a legal issue regarding the retroactive application of a tax amendment is of particular relevance, the collegium must treat it in public hearing and remit the case for new deliberation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 682-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GASPARRO CORRADO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MIRCO RIVOSECCHI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 633/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento per l'anno d'imposta 2012 relativa ad IRPEF, addizionale regionale e comunale, sanzioni ed interessi in quanto i ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi sono stati successivamente contestati e poi posti nel nulla a seguito di una sentenza del tribunale di Nuoro del 2017; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che non può negarsi l'emendabilità dell'errore perché la sua piena cognizione si è potuta avere solo alla data della sentenza che ha disposto la nullità, con efficacia retroattiva, del contratto che avrebbe dovuto essere fonte del reddito mai concretizzatosi, vale a dire solo nel 2017.
L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del Ric. 2021 n. 00682 sez. MT ud. 24-05-2022 -2- Zo/ 1998 nella versione vigente ratione temporis e falsa applicazione dell'attuale formulazione della norma in quanto la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 (conv. dalla I. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consigli