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Ordinanza Interlocutoria — n. 22701/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remits VAT case to lower court regarding annual declaration absence and invoice production necessity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22701/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's cassation appeal against a regional tribunal's annulment of a VAT assessment notice. The agency argued that annual VAT declarations are unnecessary when invoices are missing due to document defects, while the taxpayer claimed sufficient evidence existed. The court declined to rule on the merits, ordering the case remitted to the Fifth Civil Section for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 19, 25, 39, 55 D.P.R. 633/1972; The Supreme Court refuses to decide on the necessity of annual VAT declarations in the absence of invoices, remitting the case for further examination by the lower court.

Parole chiave

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VAT annual declaration invoice production necessity tax assessment annulment cassation remittal documentary evidence tax tassazione dell'IVA credito contestato dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
Art. 19, 25, 39, 55 D.P.R. 633/1972
Art. 22 D.P.R. 600/1973
633 del 1972, dell'art. 22 del d.P.R.
Art. 2697, 2724 c.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempo/e, rappresentala e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro FRIGOGEL S.A.S. di Cardullo Antonino e Giovanna & C., in liquidazione e concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to Giovanni Fiannaca, che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso il suo studio, alla via Santa Cecilia Isol. 116, n. 82/C, in Messina; - controricorrente avverso la sentenza n. 1098, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ti 9.11.2020, e pubblicata il 3.2.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate, dando seguito a PVC redatto il 24.9.2015 dalla Guardia di Finanza, notificava alla contribuente l'avviso di accertamento n. TYX06B03814, disconoscendo il credito Iva invocato dalla società, in assenza della dichiarazione Iva annuale, per vizio della documentazione, a causa della mancata esibizione delle fatture.

2. La contribuente ha impugnato l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che ha accolto il ricorso, ritenendo comunque adeguata la documentazione prodotta dalla società, ed ha perciò annullato l'atto impositivo.

3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento.

4. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la società. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. cìv., l'Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 25, 39 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 22 del d.P.R. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2724 cod. civ. perché, in assenza della dichiarazione annuale, "la produzione delle fatture da parte del contribuente si rivela necessaria" (ric., p. 4), e lamenta che la contribuente non ha dimostrato di non poterne acquisire copia presso i fornitori. Ragioni della decisione Il Collegio, esaminati gli atti, tenuto conto della materia oggetto di causa, ritiene opportuno che la causa sia rimessa per la decisione innanzi alla quinta sezione civile. La Corte,

P.Q.M.

dispone il rinvio a nuovo ruolo, affinché la causa sia chiamata innanzi alla quinta sezione