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Ordinanza Interlocutoria — n. 22700/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding tax refund eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22700/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a public hearing in the Fifth Civil Section because a significant legal issue required public deliberation. The Agency of Revenue argued the taxpayer was ineligible for a tax refund because his residence was not listed in the relevant decree, while the Regional Tax Commission had previously rejected the appeal based on statutory requirements. The court deemed the legal question too important to decide in a closed session, necessitating a public hearing before a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.; When a case involves a question of law of particular relevance, the collegium must order public hearing and remittal to the original role.

Parole chiave

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public hearing requirement tax refund eligibility residence location criteria Cassation remittal procedural necessity detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
art. 112 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA j tJTER LO W\--'0 í \( -A sul ricorso 739-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BARBAGALLO GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 4591/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA , depositata il 25/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che: ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, i contribuenti che non svolgono attività d'impresa nei comuni interessati dal sisma del 1990 hanno diritto al rimborso del 90% delle somme versate al Fisco per Irpef e Ilor relative agli anni 1990-1992 qualora l'istanza sia stata presentata entro il 10 marzo 2010; come affermato dalla giurisprudenza di legittimità la circostanza che la somma oggetto della richiesta di rimborso sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta non rileva ai fini del riconoscimento del beneficio in questione;

è ininfluente la modifica apportata all'ad 1,co.665 della I.n. 190/2014 per effetto dell'art. 16 octies d.I.91/2017 convertito con modificazioni con le I.n. 123/2017. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. Ric. 2021 n. 00739 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- 4, c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente rigettato l'appello dell'Ufficio omettendo di pronunciarsi sul motivo di appello sollevato dall'Agenzia consistente nella circostanza che il contribuente Barbagallo Giuseppe era residente nel comune di Santa Maria di Licodia, che non è inserito nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991, tra i comuni che hanno diritto al rimborso.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consigli