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Ordinanza Interlocutoria — n. 22698/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 22698/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22698/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10081-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DI FRANCO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell'avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIETRO, rappresentata e difesa dall'avvocato SAMMARTINO SALVATORE; - controricorrente - 21k contro - intimati - avverso la sentenza n. 6988/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 02/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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artt. 111 Cost; Ordinanza Interlocutoria — n. 22698/2022 — snciv · Corte di Cassazione: MT - ud. 10-05-2022 -3- incorsa l'Amministrazione nel procedimento di ricostruzione indiretta dei ricavi - quantificato la corretta pretesa tributaria. Letta l'istanza della parte contribuente motivata in ragione della connessione oggettiva del presente procedimento con le controversie pendenti presso questa Corte R.G. 11568/2021 ed R.G. 9978/2021, rispettivamente introdotte con i ricorsi proposti dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'altro socio al 50%, Giuseppe Giarratana, avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente procedura di ricupero d'imposta validità della tassazione fiscale procedura straordinaria di fissazione dei contributi aliquota della rendita d'invalidità indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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artt. 111 Cost
civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10081-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DI FRANCO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell'avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIETRO, rappresentata e difesa dall'avvocato SAMMARTINO SALVATORE; - controricorrente - 21k contro - intimati - avverso la sentenza n. 6988/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 02/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo a IRPEF per l'anno d'imposta 2009 emanato a suo carico in qualità di socia al 50% della società PARG di Di Franco Paola s.a.s. e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate enunciando i principi in materia affermati dalla Corte di Cassazione e affermando che: l'Ufficio non ha fornito elementi idonei a giustificare un accertamento induttivo e non ha adottato un metodo per determinare le percentuali di ricarico ed i conseguenti ricavi in maniera conforme ai principi espressi dalla Cassazione; non è stato individuato un campione di beni significativo e sufficiente per rendere attendibile la ricostruzione del ricarico; non si è tenuto conto di alcune quantità di beni che, seppure esistenti nei punti di vendita di San Giovanni Gemini o custoditi in alcune scatole di cartone, non sono state inventariate; sono state acriticamente applicate le percentuali di ricarico emerse attraverso l'applicazione del suddetto metodo, agli anni che vanno dal 2007 al 2011; non risulta che, assumendo dette percentuali di ricarico, l'Ufficio abbia tentato di supportare la loro attendibilità attraverso altri elementi od anche attraverso Ric. 2021 n. 10081 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- altre presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti; il legale rappresentante della società PARG è stato assolto per non avere commesso il fatto. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva ma in prossimità dell'udienza depositava una istanza di rinvio per trattazione congiunta del presente procedimento con altri procedimenti prendenti presso questa Corte. Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 112 c.p.c., 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 c.c., 2727 c.c., 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, 2 e 35 del d.lgs. n. 546 del 1992, 277 c.p.c., 654 c.p.c. per avere la sentenza impugnata offerto una motivazione inadeguata e sotto il minimo costituzionale e per avere erroneamente ignorato le censure svolte in appello nonché per avere ignorato che il contribuente avrebbe dovuto dimostrare in che misura la tipologia dì merce asseritamente non inclusa nel campione preso in considerazione avrebbe influenzato la percentuale di ricarico medio ponderato calcolato dall'Ufficio; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2 e 35 del d.lgs. n. 546 del 1992, 277 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata - una volta evidenziati i pretesi errori in cui sarebbe Ric. 2021 n. 10081 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -3- incorsa l'Amministrazione nel procedimento di ricostruzione indiretta dei ricavi - quantificato la corretta pretesa tributaria. Letta l'istanza della parte contribuente motivata in ragione della connessione oggettiva del presente procedimento con le controversie pendenti presso questa Corte R.G. 11568/2021 ed R.G. 9978/2021, rispettivamente introdotte con i ricorsi proposti dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'altro socio al 50%, Giuseppe Giarratana, avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez.

XIV, n. 6983/14/2020, decisa il 24 novembre 2020 e depositata il 2 dicembre 2020 (R.G. 11568/2021), e nei confronti della società PARG di Di Franco Paola s.a.s. avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. XIV, n. 6986/14/2020, decisa il 24 novembre 2020 e depositata il 2 dicembre 2020 (R.G. 9978/2021); considerato che le citate controversie sono strettamente connesse in quanto scaturenti da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone (PARG di Di Franco Paola s.a.s.) e dei due soci (Di Franco Paola e Giarratana Giuseppe) per lo stesso anno d'imposta (2009); considerato altresì che, secondo questa Corte, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto Ric. 2021 n. 10081 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -4- dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass. n. 6073 del 2022;

Cass. n. 29843 del 2017); ritenuto di dover disporre la trattazione congiunta del presente procedimento ai citati R.G. 11568/2021 ed R.G. 9978/2021 in quanto tutti e tre i procedimenti, oltre a riferirsi alla medesima vicenda, sono stati decise dalla stessa sezione della Commissione Tributaria Regionale nello stesso giorno (il 24 novembre 2020) e con sentenza pure depositata nello stesso giorno (2 dicembre 2020).

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente procedimento con i procedimenti R.G.