Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22695/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing proceedings without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22695/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished after the appellant, a teacher, formally withdrew her appeal against the Ministry of Education. The Ministry did not oppose the withdrawal, and the court ruled that no notification to the opposing party was required under the Civil Procedure Code. Consequently, the process ended without cost allocation or double contribution fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: A party may withdraw an appeal at any time before the hearing begins or written conclusions are notified, resulting in the extinction of the proceedings without the need for cost liquidation against the non-constituted opponent.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code cost allocation non-constituted party adattamento delle retribuzioni sospensione delle prestazioni licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
31-03-2022 -2- nei casi di cui all'articolo 380-ter, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato; che va dichiarata, pertanto, l'estinzione del processo, non essendo necessaria la notifica della rinuncia alla controparte non costituita (art. 390 c.
Art. 380-ter c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002
3 c.p.c.), nei cui confronti non va disposta alcuna liquidazione delle spese; che, stante l'esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002;
art. 380-bis cod. proc. civ
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 20856/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against lower court's partial recognition of precarious service tenure for public school teacher.
Ordinanza — n. 19758/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses employee's appeal regarding salary reduction legality and TFR calculation rules.
Ordinanza — n. 5443/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal on lack of reasoning but allows second ground regarding temporary contract abuse.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 35484/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic damage allegations and procedural defects.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1499-2019 proposto da: GERLIN SILVIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato INNOCENZO D'ANGELO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 292/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca dalla ricorrente, docente alle dipendenze del predetto Ministero in virtù di numerosi contratti a tempo determinato, unitamente alla domanda relativa alle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della progressione stipendiale in relazione ai contratti a termine intercorsi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale; che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la docente; che il Ministero non ha opposto difese; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che la ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte e dal difensore; che ex art.390 cod. proc. civ. la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero J Ric. 2019 n. 01499 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- nei casi di cui all'articolo 380-ter, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato; che va dichiarata, pertanto, l'estinzione del processo, non essendo necessaria la notifica della rinuncia alla controparte non costituita (art. 390 c. 3 c.p.c.), nei cui confronti non va disposta alcuna liquidazione delle spese; che, stante l'esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002;

PQM La Corte dichiara l'estinzione del processo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così