Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing proceedings without cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished after the appellant, a teacher, formally withdrew her appeal against the Ministry of Education. The Ministry did not oppose the withdrawal, and the court ruled that no notification to the opposing party was required under the Civil Procedure Code. Consequently, the process ended without cost allocation or double contribution fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: A party may withdraw an appeal at any time before the hearing begins or written conclusions are notified, resulting in the extinction of the proceedings without the need for cost liquidation against the non-constituted opponent.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1499-2019 proposto da: GERLIN SILVIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato INNOCENZO D'ANGELO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 292/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca dalla ricorrente, docente alle dipendenze del predetto Ministero in virtù di numerosi contratti a tempo determinato, unitamente alla domanda relativa alle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della progressione stipendiale in relazione ai contratti a termine intercorsi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale; che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la docente; che il Ministero non ha opposto difese; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO che la ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte e dal difensore; che ex art.390 cod. proc. civ. la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero J Ric. 2019 n. 01499 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- nei casi di cui all'articolo 380-ter, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato; che va dichiarata, pertanto, l'estinzione del processo, non essendo necessaria la notifica della rinuncia alla controparte non costituita (art. 390 c. 3 c.p.c.), nei cui confronti non va disposta alcuna liquidazione delle spese; che, stante l'esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002;
PQM La Corte dichiara l'estinzione del processo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così