Italian tax court dismissed appeal due to failure to evaluate documentary evidence of tax notice submitted in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision to reject an appeal. The commission had rejected the taxpayer's claim because the first-instance tax collector failed to prove the service of tax notices, despite the documents being produced for the first time in the second instance. The court ruled that the first-instance judge erred by not evaluating this new documentary evidence, which was admissible under tax procedural law, and thus quashed the decision with remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 comma 2 d.Lgs. n. 546/1992; Art. 210 c.p.c.: In tax proceedings, parties may produce documentary evidence in the second instance even if pre-existing and if the party was absent in the first instance; failure to evaluate such evidence constitutes a ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21391/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro DUELLO ANNA - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 642/16/20 depositata in data 19/01/2021, Oggetto: art. 58 d. Lgs. n. 546/92 Cons. Est.
Roberto Succio udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio; Rilevato che: - la Duello ricorreva avverso l’estratto di ruolo e le sottese cartelle di pagamento pe IRPEF e altri tributi riferiti agli anni 2012, 2014, 2015, 2016, 2017; - la CTP accogliev a il ricorso; gravava tal e pronuncia di appello il riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo non integrata la prova della notifica delle cartelle in parola, non avendo in primo grado il concessionario per la riscoss ione fornito tale prova, ancorché destinatario di uno specifico ordine di esibizione della documentazione attestante tal circostanza; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta intimata; - Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso dedotto si censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente omesso di valutare la documentazione relativa alla regolare notifica delle cartelle impugnate ancorchéprodotta solamente in sede di appello; -il motivo è fondato; - costante è la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere (tra le molte pronunce in argomento si vedano Cass. Sez.5, Ord . n. 17921 del 23/06/2021 ;Cass.
Sez. 5 , Ord . n. 8927 del 11/04/2018; anche in termini si legga Cass. Sez.5, Sent . n. 27774 del 22/11/2017) che nel processo tributario, ai sensi dell'art.58, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, la parte può Cons. Est. Roberto Succio produrre inappello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace; -nel ritenere necessaria tale prova nel giudizio di primo grado, senza che sia possibile per la parte che ne è onerata fornirla in appello, a seguito di produzione dei documenti necessari, la CTR ha erroneamente applicato la disposizione dell’art. 58 sopra citato e, mancando di valutare detta documentazione che pure poteva far ingresso nel processo, ha parimenti erroneamente omesso la necessaria valutazione di tali elementi, necessari al fine del decidere; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a lla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del presente giudizio di leg