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Ordinanza — n. 22612/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on omission of ruling regarding commercial operations with a sports association.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22612/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Commission's appeal judgment and remanded the case for a new hearing. The court found the Commission failed to rule on the taxpayer's specific claim regarding commercial operations with a sports association, despite clear arguments presented in the appeal. Consequently, the decision was overturned because the omission of this substantive issue would have altered the judgment's outcome.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p. 1 n. 4 c.p.c.: The omission of a ruling on a substantive claim or exception, which was clearly formulated and included in the appeal, constitutes a ground for cassation if the omission would have changed the decision's content.

Parole chiave

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omission of ruling substantive claim tax appeal cassation grounds judicial omission remand for new hearing tax administration motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
in persona del legale rappresentante pro tempore; UGOLINI PAOLO e BERTACCHINI LOREDANO; - intimati - Oggetto: omesso esame art. 112 c.p.c. Cons.
Art. 360 c.p. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c.
Art. 132 c.p. 2 n. 4 c.p.c.
L. n. 289 del 2002, art. 90
art. 112 c.p
in persona del legale rappresentante pro tempore; UGOLINI PAOLO e BERTACCHINI LOREDANO; - intimati - Oggetto: omesso esame art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27941/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –ricorrente – Contro ELECTRIC STAR CENTER DI UGOLINI P. E BERTACCHINI L. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore; UGOLINI PAOLO e BERTACCHINI LOREDANO; - intimati - Oggetto: omesso esame art. 112 c.p.c. Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 433/04/21 depositata in data 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IVA e IRAP 2012, dal quale derivava l’accertamento della conseguente IRPEF dei soci, pure ricorrenti; - la CTP accoglieva i ricorsi; gravava tal e pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado sia stante il difetto di prova addotta dall’Ufficio quanto alla inesistenza delle prestazioni oggetto di contestazione, sia stante il rispetto del limite previsto dall’art. 90 della L. n. 289 del 2002 quanto all’importo delle prestazioni svolte nei confronti della società contribuenti, pari a euro 15.000; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la ELECTRIC STAR CENTER s.n.c. e i soci sono rimasti intimati; - Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: - con il primo motivo di ricorso dedotto si censura la pronuncia impugnata denunciandone la nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR felsinea mancato di pronunciarsi su quella parte di recuperi contestati dall’Ufficio relativi alle operazioni commerciali, ritenute Cons. Est. Roberto Succio inesistenti, intercorse tra la società contribuente e la associazione ASD G.S. BIKE SCOOTER 2000; - preliminarmente, alla luce dell’articolazione e del contenuto del motivo, poiché si censura la sentenza impugnata per non aver statuito soltanto sul rilievo n. 2 dell’avviso di accertamento, va dato atto dell’avvenuta formazione del giudicato interno sull’altro rilievo sul quale la CTR ha invece pronunciato; - il motivo in parola, all’esito quindi del suo esame, si rivela fondato; -effettivamente, come si evince dalle trascrizioni operate in ricorso dell’atto di appello dell’Ufficio (pag. 8 e 9), l’Amministrazione Finanziaria aveva svolto puntuali censure alla statuizione della CTP relativa a tali rapporti e alla fatturazione intercorsa, replicando alle ragioni di ricorso svolte dalla società (riepilogate una per una a pag. 8 del ricorso per cassazione, nella trascrizione dell’atto di appello ridetto) con proprie analitiche censure (pure riportate in atto come numerate da n. 1 a n. 5 a pag. 9 del ricorso per cassazione ivi recante ancora la trascrizione dell’impugnazione di fronte alla CTR); - a fronte di tali chiare deduzioni effettuate nell’atto di appello , la CTR non solo, significativamente, neppure riporta, nella premessa ai mot ivi della decisione o nella parte del provvedimento relativo allo svolgimento del processo, il motivo di appello pretermesso: essa in concreto non statuisce alcunché, nemmeno implicitamente, proprio sul rilievo riguardante i rapporti tra la contribuente e l’ASD G.S. BIKE SCOOTER 2000 (in argomento, vedasi la pronuncia resa da Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021); - in primo luogo, ritiene la Corte che la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o Cons. Est. Roberto Succio eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività; tal verifica, per le ragioni sopra dette, è in questo caso positivamente superata dal motivo; - inoltre, il vizio di omissione di pronuncia ben si configura, per vero, esclusivamente non applicandosi a questioni meramente processuali, proprio nel caso dimancato esame di domande od eccezioni di merito, come nel caso di specie si contesta nel motivo da parte del ricorrente; - in secondo luogo, quanto alla decisività delle questioni prospettate, detto elemento pure sussiste:

è evidente che se la CTR avesse preso in esame il rilievo formulato dall’Agenzia delle Entrate, il contenuto della sua decisione avrebbe assunto diverso contenuto; -all’esito della decisione sul motivo che precede, il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., avendo la CTR adottato una motivazione per relationem senza dar conto delle ragioni in forza delle quali essa CTR ha aderito alle ragioni del giudice di primo grado, risulta assorbito in quanto proposto in via subordinata; -la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Cons. Est. Roberto Succio Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna,in diversa composizione , ch