Cassation Court allows Agency's appeal, quashing Regional Tax Court's dismissal due to missed suspension of appeal terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Court's decision dismissing the taxpayer's appeal as untimely. The taxpayer argued that the Regional Tax Court failed to apply the nine-month suspension of appeal terms mandated by Legislative Decree 119/2018. The Court ruled that because the original appeal was filed within the suspended period, the deadline for revocation was extended, rendering the Regional Tax Court's dismissal an error of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 c. 11 del d. L. n. 119/2018; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: The suspension of appeal terms applies to extraordinary review proceedings, and a failure to apply this suspension constitutes an error of law warranting the quashing of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4929/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro ELIOS CLUB VACANZE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Oggetto: d. L. n. 119/18 – sospensione termini impugnazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 412/03/20 depositata in data 07/08/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA riferite all’anno 2009; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dichiarandolo irricevibile in quanto proposto oltre i termini; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società è rimasta intimata; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 6 c. 11 del d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivo il ricorso in quanto a tale processo di impugnazione straordinaria andava applicata la sospensione dei termini di cui alla sopra detta disciplina del d. L. n. 119 del 2018; - il motivo è fondato; - effettivamente, la CTR ha mancato di far applicazione della disciplina introdotta dal d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018 il cui art. 6 c. 11 è di inequivoca interpretazione nello stabilire che “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”; - conseguentemente, in quanto la sentenza in quella sede impugnata era stata depositata in data 11 luglio 2018, il termine per il giudizio di revocazione veniva a scadere l’11 febbraio 2019 ma è risultato differito dei nove mesi di cui alla disposizione sopra trascritta in quanto tale scadenza spirava all’interno del periodo previsto dalla normativa sopra richiamata, vale a dire tra il 23 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019; - pertanto, l’impugnazione andava ritenuta tempestiva in quanto scadente proprio l’11 novembre 2019, ultimo giorno per la sua proposizione in forza della ridetta sospensione e nel ritenerla quindi tardiva la CTR ha effettivamente commesso errore di diritto; - per le sopra esposte ragioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso del giudizio di merito;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del presente gi