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Ordinanza — n. 22606/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes tax appeal for lack of explicit reasoning on commercial entity qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22606/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's appeal decision due to a complete lack of explicit reasoning regarding the commercial entity qualification. The appellant argued the lower court failed to address their defense, while the opposing party contended the decision was legally sound. The court ruled that the judgment was inadmissible because it merely copied prior reasoning without explaining the logical path to the conclusion.

Regesto Legislator

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Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A court decision is void if it fails to provide explicit reasoning that allows the parties to understand the logical and legal path leading to the judgment, rendering the motivation objectively inadequate.

Parole chiave

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lack of explicit reasoning tax appeal quashing commercial entity qualification appellate procedure defect logical argumentation failure istituto a statuto speciale ripresa fiscale aziendale società senza fini di lucro

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
Considerato che: -con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost. per avere la CTR reso motivazione insussistente o Cons.
Art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992
Considerato che: -con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.
Art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c.
546 del 1992, dell’art. 132 c.2 n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
4 c.p.c., dell’art. 118 disp.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2767/2021 proposto da PRO LOCO SPESSA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Maria Adele Domenichella (che indica l’indirizzo PEC: mariaadele.domenichella@cert.ordineavvocatimilano.it) e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Maria Grazia Vivinetto con studio in via E.Q. Visconti n. 99 (studio legale Conte); –ricorrente – Contro Oggetto: motivazione apparente della sentenza Cons. Est. Roberto Succio AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1150/05/20 depositata in data 18/06/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificato per IRES, IVA e IRAP riferite all’anno 2012, con il quale l’Ufficio disconosceva la qualifica di ente non commerciale e rideterminava il reddito d’impresa prodotto e i conseguenti tributi dovuti; - la CTP rigettava il ricorso; l’ente gravava tal e pronuncia di appello; - con l a sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo di condividere la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte la PRO LOCO SPESSA con atto affidato a due motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: -con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per avere la CTR reso motivazione insussistente o Cons. Est. Roberto Succio comunque apparente in ordine ai motivi di impugnazione, difese ed eccezioni svolte nell’atto di appello; -il motivo è fondato; - è infatti vero che la CTR richiama nella propria decisione la motivazione resa a suo tempo dalla CTP (trascritta a pag. 5 del controricorso); essa però omette completamente di illustrare, anche minimamente le ragioni che la portano ad aderirvi superando le ragioni proposte nell’atto di impugnazione d a ll’appellante (Cass.

Sez.3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 ; in argomento conformi si vedano anche Cass. Sez.1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019; Cass. Sez.1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016); - ancora, essa difetta di ogni esplicitazione sul quadro probatorio e non riporta alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito per giungere a decisione, non risultando sufficiente a tal scopo l’affermazione, invero in sé contraddittoria, da un lato dello svolgimento di attività commerciale “prevalente” in capo all’entità contribuente, e dall’altro il rivolgersi della stessa attività a un numero “limitato” di persone; - la motivazione, quindi, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrare il contenuto motivazionale della pronuncia con le più varie, ipotetiche, congetture; - pertanto, in accoglimento del ricorso, previo assorbimento del secondo motivo alla luce della decisione che precede, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;

Cons. Est. Roberto Succio

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione , che statuirà anche sulle spese de