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Ordinanza — n. 22604/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to lack of connection between arguments and appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22604/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax agency's appeal inadmissible because the sole ground cited lacked a logical connection to the appellate court's decision. The lower court rejected the appeal because the taxpayer failed to prove actual knowledge of the notice, noting that the envelope alone did not constitute proof of delivery. The Supreme Court found the agency's argument regarding direct postal notification irrelevant since no receipt of service was produced in the record.

Regesto Legislator

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Art. 8 L. 890/1982; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the cited ground lacks a logical connection with the ratio decidendi of the contested judgment.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility logical connection ratio postal notification proof direct service delivery Cassation procedure rules notificazione viziata procedura di ricupero d'imposta esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 8 della L. n. 890 del 1982
d.M. 1 ottobre 2008
Roberto Succio 890 del 1982 e del d.M. 1 ottobre 2008 in relazione all’art.
Art. 360 c. 1 n.3 c.p.c.
1 ottobre 2008 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR catenese erroneamente applicato al caso di specie le disposizioni in materia di notifica di atti a mezzo posta trattandosi di notifica c.d.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n.1778 del 2016
115 (cfr., ex multis, Cass. n.1778 del 2016).
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1687/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro DANIELE CALABRESE - intimato - Oggetto: notifica a mezzo posta – prova dell’esito Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 3185/15/20 depositata in data 10/06/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero la cartella di pagamento notificatogli per imposte riferite all’anno 2005, derivanti dalla precedente notifica di avviso di accertamento divenuto definitivo in quanto non impugnato nei termini; - la CTP accoglieva il ricorso ritenendo, come eccepito del contribuente, non regolare la notifica dell’atto presupposto alla cartella de qua; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo non provata la conoscenza effettiva dell’atto in capo al destinatario stante l’incertezza in ordine al ritiro del medesimo, non risultando sufficiente la copia della busta contente l’avviso di accertamento a dar prova della avvenuta consegna del plico; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; il contribuente è rimasto intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: - va premesso che parte ricorrente ha depositato copia dell’avviso di ricevimento riferito alla notifica del ricorso per cassazione; conseguentemente, superato il profilo dell’inammissibilità dell’impugnazione che ha formato oggetto della proposta del Consigliere Relatore, il Collegio può procedere all’esame dei motivi di ricorso; - l’unico motivo dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 8 della L. n. Cons. Est. Roberto Succio 890 del 1982 e del d.M. 1 ottobre 2008 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR catenese erroneamente applicato al caso di specie le disposizioni in materia di notifica di atti a mezzo posta trattandosi di notifica c.d.

“diretta” operata dall’Ufficio per mezzo del servizio postale; -il motivo è inammissibile; -invero, non risulta, dalla sentenza impugnata, che sia stato prodotto l’avviso di ricevimento illustrativo e comprovante il procedimento di notifica, come correttamente ha accertato in fatto la CTR; tale documento peraltro neppure risulta essere stato prodotto in questa sede di Legittimità; - a fronte di tal e accertamento del giudice dell’appello, la censura risulta priva di collegamento con la ratio decidendi, limitandosi essa censura a sostenere la regolarità del procedimento notificatorio le risultanze del quale, però, non possono desumersi unicamente dal plico o dalla busta contenente l’avviso di accertamento impugnato, prodotto in giudizio; -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato; - r ilevato che risulta socco mbente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n.1778 del 2016).

P.Q.M.

dichia