Supreme Court dismisses appeal against condominium contract non-conclusion due to missing administrative signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Carlo Semeraro's cassation appeal against the Second Instance Court's ruling that no binding contract existed between him and the condominium. Semeraro argued the court erred by requiring a formal signature for a contract already approved by assembly resolution, while the condominium contended the lack of administrative execution prevented contract formation. The court held that the lower court correctly applied contract law principles, noting that without the administrator's signature, no legal bond was established, and thus the appeal constituted an inadmissible attempt to re-evaluate factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 1326, 1327, 1328, 1655, 1657 c.c.: The Supreme Court rejects appeals where the lower court correctly determined that a contract was not formed due to the absence of essential execution steps, ruling that such appeals constitute an inadmissible request to revise factual assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24946/2021 R.G. proposto da : SEMERARO CARLO, elettivamente domiciliato in TARANTO VIA PITAGORA 67, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIO ATTILIO (SBSTTL58A26L049P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEBASTIO GIOVANNA (SBSGNN68L50H501N) -ricorrente- contro CONDOMINIO PIAZZA BRODOLINI 256/260, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO, 16, presso lo studio dell’avvocato DE CAPRARIIS GIANCARLO (DCPGCR78E21H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato CORONA DANILO (CRNDNL69B26L049Y) -controricorrente- nonchè contro CONDOMINIO DEGLI STABILI SITI IN TARANTO PIAZZA BRODOLINI NN 256 260 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n. 220/2021 depositata i l 16/06/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che Carlo Semeraro ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce sez. distaccata di Taranto, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Taranto. Quest’ultimo aveva, a sua volta, rigettato le domande proposte dall’odierno ricorrente nei confronti del Condominio Piazza Brodolini in Taranto , volte a far dichiarare l’inadempimento di quest’ultimo in merito ad un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale;
Considerato: che il ricorso è affidato a tre formali motivi; che, col primo, si denunziala violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1327, 1328, 1655 e 1657 c.c., in relazione all’art. 360 n.
3) c.p.c., perchè la Corte territoriale – una volta descritta dettagliatamente l’opera, individuate le modalità di esecuzione e la pattui zione del prezzo - avrebbe contraddittoriamente ritenuto necessaria l’integrazione di altri elementi contrattuali, che invece attenevano alle modalità esecutive, e che quindi erano posteriori alla conclusione del negozio; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1326, 1328, 1362, 1366, 1367 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360 c.1 n.
3) c.p.c., giacché i giudici di secondo grado – di fronte alla deliberazione assembleare con la quale, una volta accettate integralmente le condizioni poste dal Condominio all’impresa, l’amministratore era stato delegato a sottoscrivere il contratto - avrebbero erroneamente ritenuto che si dovesse procedere a nuove trattative; che la terza censura allegala violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c. 1 nn.
3) e 4) c.p.c., in quanto la Corte tarantina avrebbe totalmente omesso l’esame del motivo di appello sulla mancatacompensazione delle spese di lite; che il Condominio P.zza Brodolini Taranto si è costitu ito con controricorso per resistere al ricorso avversario; che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; che il primo ed il secondo motivo – scrutinabili congiuntamente per la loro identità di ratio - sono in parte inammissibili, in parte infondati; che, per un verso, non si pone un problema di motivazione apparente, atteso chela riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022;
Sez. 3 n. 23940 del 12 ottobre 2017); che la sentenza impugnata si pone ampiamente al di sopra del minimo costituzionale; che, per altro verso, la Corte territoriale ha esaurientemente descritto lo sviluppo delle trattative fra le parti, specificando come, una volta predisposto lo schema del contratto di appalto ed il relativo capitolato, “ con successiva delibera assembleare del 24.4.2012 veniva approvato all’unanimità il preventivo proposto dal Semeraro, con le cinque modifiche e precisazioni elencate nel relativo verbale”, delegando all’uopo l’amministratore per la sottoscrizione del contratto; che, nella specie, avendo il Condominio previsto una forma più rigorosa (che implicava appunto la sottoscrizione da parte dell’amministratore) rispetto alla usuale forma libera del contratto di appalto, è del tutto corretta la conclusione dei giudici di secondo grado, secondo cui “nessun vincolo contrattuale è mai intervenuto tra il Semeraro ed il Condominio appellato”, proprio perché è mancata la fase ulteriore della sottoscrizione, né, d’altronde, il Semeraro risulta aver dato spontaneo inizio ai lavori; che la differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.
U, n. 24148 del 25 ottobre 2013); che il terzo motivo è infondato: la sentenza impugnata ha dato conto infatti di aver valutato la richiesta di compensazione delle spese, stabilendo però la “conferma integrale dell’impugnata sentenza, anche nella parte relativa alle spese, che non possono che seguire la soccombenza, stante l’infondatezza della pretesa attrice di ritenere concluso il contratto di appalto”; ebbene, una tale conclusione è sintomatica di un giudizio di soccombenza e di una esclusione della sussistenza digravi ragioni per compensare le spese; che la memoria non offre elementi idonei a modificare il quadro testé esposto; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Condominio controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 (duemila ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,