Italian court dismisses appeal on costs, ruling partial victory does not exempt a party from litigation expenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Stefano Semplici's appeal against the Florence Court of Appeal's decision regarding litigation costs. Although the appellate court had accepted Semplici's opposition to execution, the Supreme Court clarified that overall litigation victory does not automatically exempt a party from costs if the opposition was only partially successful. Consequently, the Court ordered Marcello Caciorgna to reimburse two-thirds of the first and second instance costs, while also awarding Semplici the costs of the current cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: The outcome of litigation costs is determined by the final result of the entire dispute, not by the result of a single instance; a party who wins the appeal but loses part of the execution opposition remains partially liable for costs.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3914-2020 proposto da: SEMPLICI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 112, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TALARICO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PEZONE; - ricorrente - contro MARCELLO CACIORGNA; - intimato - avverso la sentenza n. 2843/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Il 13.3.2018 Marcello Caciorgna notificò un precetto a Stefano Semplici. Quest'ultimo propose opposizione dinanzi al Tribunale di Siena, deducendo che alcune (ma non tutte) di cui il perecetto intimnava il pagamento non erano dovute.
2. Con sentenza 1027/18 (deve ritenersi un refuso l'indicazione, a p. 3 del ricorso, "1027/2017") il Tribunale di Siena dichiarò inammissibile l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese e al pagamento della sanzione privata di cui all'articolo 96, comma terzo, c.p.c.. La sentenza venne appellata dal soccombente.
3. Con sentenza 26 novembre 2019 n. 2843 la Corte d'appello di Firenze accolse parzialmente il gravame e, con esso, l'opposizione esecutiva proposta da Stefano Semplici; rideterminò l'importo dovuto al creditore procedente; compensò per un terzo tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio; condannò Stefano Semplici al pagamento in favore di Marcello Caciorgna ("Caciornia", nella sentenza impugnata) dei restanti due terzi delle spese di lite.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Stefano Semplici con ricorso fondato su un motivo. Marcello Caciorgna non si è difeso in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.. Deduce che erroneamente la Corte d'appello lo ha condannato alle spese, pur avendo accolto l'impugnazione da lui proposta. Ric. 2020 n. 03914 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -2- 1.1. Il motivo è fondato. Va premesso che il ricorrente è nel torto allorché deduce che, essendo stato il suo appello accolto, non poteva essere condannato alle spese.
La soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., infatti, va valutata in base all'esito complessivo della lite, e non in base all'esito del singolo grado di giudizio. Nondimeno, all'esito della lite, Stefano Semplici non poteva dirsi "soccombente", in quanto la sua opposizione all'esecuzione venne accolta. Sussiste, pertanto, la violazione dell'articolo 91 c.p.c. 1.2. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio: infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, regolando in questa sede le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
A tal fine, va rilevato che l'opposizione all'esecuzione proposta da Stefano Semplici è stata accolta solo in parte: ciò costituisce giusto motivo per compensare le spese nella misura di un terzo, accollando i restanti due terzi al creditore procedente, ovvero Marcello Caciorgna (sarà appena il caso di ricordare che la ditta sotto la quale l'imprenditore individuale esercita la propria attività non è un soggetto di diritto diverso dall'imprenditore stesso). La quota di spese addossata al soccombente va determinata in euro 3.000 per il primo grado ed euro 2.400 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA, cassa forense e contributo unificato.
Ric. 2020 n. 03914 sez. M3 - ud. 12-04-2022 -3- 1.3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, primo comma, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Marcello Caciorgna alla rifusione in favore di Stefano Semplici di due terzi delle spese dei gradi di merito, frazione che si liquida nella somma di euro 3.000 per il primo grado ed euro 2.400 per il secondo grado, oltre contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55; (-) condanna Marcello Caciorgna alla rifusione in favore di Stefano Semplici delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre contributo unificato, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.
55. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della