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Ordinanza — n. 22587/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to missed deadline caused by non-notification of first-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22587/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a first-instance judgment that had accepted a taxpayer's claim on family deductions. The taxpayer argued the appeal was timely, but the court found the first-instance judgment was never notified to any party. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the statutory deadline for filing it had expired.

Regesto Legislator

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Art. 51 d.lvo 546/92; Art. 38 c.p.c.: When a first-instance judgment is not notified to any party, the appeal deadline is calculated from the publication date, and failure to file within this period renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal deadline non-notification of judgment inadmissible appeal family deductions Cassation procedure dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 51 d.lvo 546/92
L'art. 51 del d.lvo nr 546/92 dispone che «se la legge non dispone diversamente, il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art.
Art. 38 c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 327 c.p.c.
69/2009, che ha modificato l'art. 327 c.p.c., l'atto di appello andava proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Art. 155 c.p.c.
327 c.p.c., comma 1, va aumentato di quarantasei giorni - computati ex numerazione dierum - per la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1, e della L.
Art. 6 d.l. 119/2018
Preliminarmente, va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l.
Art. 360 c.p.c.
742/1969, in relazione all'art. 360, comma 1, nr.
Art. 382 c.p.c.
La sentenza va, quindi, cassata senza rinvio, poiché, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., il processo d'appello non poteva essere proseguito.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 327 c.p
69/2009, che ha modificato l'art. 327 c.p.c., l'atto di appello andava proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
art. 155 c.p
327 c.p.c., comma 1, va aumentato di quarantasei giorni - computati ex numerazione dierum - per la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1, e della L.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 1203/2019
Cass. nn. 1203/2019, 4310/2015, 22699/2013, 11491/2012).
Cass. nn. 4310/2015
Cass. nn. 22699/2013
Cass. nn. 11491/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31154/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Senna Luigi; - intimato — -avverso la sentenza n. 2457/2020 emessa dalla CTR Sicilia in data 28/04/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto in fatto 1. Senna Luigi, titolare dell'omonima ditta esercente attività di meccanica generale per conto terzi, impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva rettificato il maggior reddito per il periodo 2007 operando le riprese fiscali Ires, Iva e Irpef.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava tutti i motivi del ricorso, ad eccezione di quello afferente le detrazioni per carichi familiari.

3. Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, non pronunciandosi sulla eccezione di inammissibilità dell'appello per decadenza del termine di impugnazione, decideva nel merito accogliendo l'appello per quanto di ragione.

4. La sentenza veniva fatta oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod. dalla I. 17 dicembre 2018, n. 136.

2. Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 23, 20, comma 1, 38, comma 3, 51, comma 1, 53, comma 2, I. 546/1992, 327 c.p.c., 2963 c.c., 1, comma 1, I. 742/1969, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4, c.p.c.; si sostiene che la CTR, essendosi implicitamente pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, abbia erroneamente ritenuto tempestivo il gravame. 2.1. Il motivo è fondato. L'art. 51 del d.lvo nr 546/92 dispone che «se la legge non dispone diversamente, il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3» che, a sua volta, prevede che «se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile». 2.1.

Essendo pacifico che il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente al 4/7/2009, data di entrata in vigore dell'art. 47 I. 69/2009, che ha modificato l'art. 327 c.p.c., l'atto di appello andava proposto decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. L'appello è stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge 132/2014, fissata nell'anno 2015, che ha ridotto il termine di sospensione del periodo feriali, sicchè al termine semestrale deve aggiungersi il periodo di sospensione feriale dal 10 agosto al 15 settembre. Sul punto va precisato che, per costante giurisprudenza di questa Corte «il termine cd. lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione ex art. 327 c.p.c., comma 1, va aumentato di quarantasei giorni - computati ex numerazione dierum - per la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, vecchio testo, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il 10 agosto e il 15 settembre di ciascun anno per effetto della detta sospensione» (cfr.

Cass. nn. 1203/2019, 4310/2015, 22699/2013, 11491/2012). 2.2. Ciò premesso, la sentenza di primo grado (non notificata) è stata pubblicata il 10/2/2014, come risulta dalla prima pagina della sentenza e dell'atto di appello riportati in ossequio al principio di autosufficienza nel corpo del ricorso, e il termine per impugnare, come sopra computato, scadeva giovedì 25/9/2014. Risulta dalla ricevuta di presentazione del ricorso e dal timbro datario impresso sulla prima pagina dell'atto che l'atto di appello è stato notificato mediante consegna diretta in Ufficio in data 26/9/2014 (venerdì) quando ormai il termine per impugnare era spirato, sicchè l'appello andava dichiarato inammissibile.3.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso. La sentenza va, quindi, cassata senza rinvio, poiché, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., il processo d'appello non poteva essere proseguito. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese relative al giudizio di merito, laddove quelle concernenti il presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q. M . La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio l'impugnata sentenza, non potendo il processo d'appello essere proseguito; compensa per intero le spese relative ai gradi di merito e condanna l'intimato al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in C 4.500,00, oltre spese prenotate