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Ordinanza Interlocutoria — n. 22567/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding inheritance acceptance and liquidation procedure legality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22567/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court dismissed the appeal against the appellate court's decision regarding the inheritance liquidation procedure. The appellant argued that the lower court erred in finding tacit acceptance of the inheritance due to bank transfers made shortly after the decedent's death, claiming these acts were merely authorized management. The court found no decisive evidence to overturn the appellate ruling and deemed the procedural issues suitable for re-examination. Consequently, the case was remanded to the competent lower court for a new public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 476 c.c.; Art. 460 c.c.; Art. 485 c.c.: The court holds that bank transfers executed immediately after death on a deceased's account do not automatically constitute tacit acceptance of inheritance under Art. 476 c.c. if performed under a valid mandate, and that possession acquired by a called heir does not imply tacit acceptance.

Parole chiave

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tacit acceptance inheritance beneficiary inventory bank transfers after death liquidation procedure called heir status possession of hereditary assets remand for new hearing successione del defunto

Disposizioni normative citate

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Art. 476 c.c.
Si sostiene che, nella specie, i requisiti richiesti dall'art. 476 c.c.
Art. 460 c.c.
Art. 485 c.c.
Art. 384, comma 3, c.p.c.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di rigetto del ricorso con sostituzione della motivazione, ex art. 384, comma 3, c.p.c. Le parti hanno depositato memoria.
art. 476 c.c
Si sostiene che, nella specie, i requisiti richiesti dall'art. 476 c.c.
art. 460 c.c
art. 485 c.c
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20758-2021 proposto da: FLAVIO MARIO ANTONELLO STELLA, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vincenzo Torrisi in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro ORIETTA STELLA, LIVIA STELLA, elettivamente domiciliate presso quest'ultimo in Roma, Via Puccini n. 10, presso lo studio dell'avv. Mario Ferri, rappresentate e difese per procura speciale allegata al presente atto ex artt. 83, III c. dagli avv.ti Aurelio Monti ed Enrico Bettaglio; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 553/2021 pubblicata il 15 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'I 1 marzo 2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Rilevato che la presenta causa riguarda la pretesa dell'attuale ricorrente, in quale aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità del genitore, di dichiarare l'illegittimità della procedura di liquidazione concorsuale, intrapresa dalle coeredi, che avevano anch'esse in secondo tempo accettato con il beneficio. Il Tribunale ha accolto la domanda in base al rilievo che l'attore aveva validamente avviato la procedura di liquidazione individuale, essendo conseguentemente illegittima la procedura di liquidazione concorsuale avviata dalle coeredi.

Sull'appello delle coeredi la Corte d'appello di Firenze ha riformato la decisione, accogliendo l'eccezione delle convenute, le quali avevano eccepito che l'attore non rivestiva la qualità di erede beneficiato, ma di erede puro e semplice, avendo operato sul conto corrente del padre, mediante bonifici bancari disposti dopo poche ore dalla morte. Per la cassazione della sentenza Stella Maria Antonello ha proposto ricorso sulla base di tre motivi: il primo censura la decisione nella parte in cui il giudice d'appello ha riconosciuto che le operazioni sul conto corrente del de cuius, compiute nell'immediatezza della morte, integrassero accettazione tacita.

Si sostiene che, nella specie, i requisiti richiesti dall'art. 476 c.c. non ricorrevano, perché si trattava di conto corrente intestato solo in nome del defunto e il ricorrente vi aveva operato in forza delle delega ad operare sul conto; si rappresenta che le somme, transitate su un conto personale, furono dichiarate in inventario e poi riversate su conto corrente intestato all'eredità beneficiata; in ogni caso, trattandosi di temporaneo prelievo, esso rientrava nell'ambito degli atti consentiti al chiamato in quanto tale dall'art. 460 c.c. Il secondo motivo censura la decisione in ordine alla nozione di possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c., fatta propria dalla Corte d'appello, secondo la quale il possesso contemplato dalla norma sarebbe solo un possesso già acquisto in epoca precedente all'apertura della successione o un possesso acquisito successivamente in modo involontario.

Non si tiene conto che, per principio giurisprudenziale pacifico, l'immissione in possesso da parte del chiamato non comporta tacita accettazione. Con il terzo motivo il ricorrente si duole perché la Corte d'appello non ha chiaramente enunciato, in conformità alla domanda delle coeredi, che l'accertamento della qualità di erede puro e semplice, riconosciuta all'attuale ricorrente, era strumentale alla sola risoluzione del conflitto fra coeredi sulla forma di liquidazione, ferma la qualità di erede beneficiato nei confronti dei terzi. Le espressioni usate dalla Corte d'appello potevano ingenerare il dubbio che si potesse trattare di accertamento efficace erga omnes.

Orietta Stella e Livia Stella hanno resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di rigetto del ricorso con sostituzione della motivazione, ex art. 384, comma 3, c.p.c. Le parti hanno depositato memoria. Il Collegio rileva che non ricorre l'ipotesi della evidenza decisoria avuto riguardo ai rilievi proposti dalle parti nelle rispettive memorie. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1'11