Court orders integration of adversarial proceedings for internal competition candidates via personal notice and website publication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the integration of adversarial proceedings against other candidates in an internal public service competition. The Agency of Revenue argued that awarding additional points to a non-winning candidate could cause a winner to lose their benefit, necessitating a full adversarial process. The Court agreed, ruling that because the first instance already heard all useful competitors, the second instance must similarly reconstruct the adversarial phase to ensure fairness regarding point allocations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 150 c.p.c.: When a second instance decision affects the rights of multiple competitors in an internal competition, the court must order the integration of adversarial proceedings, utilizing personal notification for the last ranked candidate and website publication for others to ensure effective notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5060/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata - ricorrente — contro ORLANDO ANGELA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Castrense 7 presso lo studio degli avv.ti GIOVANNI TAGLLkLATELA e MONICA TAGLIALATELA che la rappresentano e difendono; - controricorrente -ricorrente incidentale — avverso la sentenza n. 2865/2020 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata il 5.11.2020, NRG 3478/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Angela Maria Orlando ha agito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, suo datore di lavoro, per sentir riconoscere il proprio diritto all'attribuzione di un maggior punteggio in un concorso interno per progressione in fascia F5, non essendo stato attribuiti i punti 1,5 per lo svolgimento di corso concorso della Scuola Superiore della PA e per sentir applicare a proprio favore il criterio preferenziale dell'anzianità di servizio nella fascia retributiva di provenienza;
2. la Corte territoriale, riformando il primo grado e nel contraddittorio dei concorrenti "utilmente collocati in graduatoria", ha accolto la prima domanda, ritenendo che ciò assorbisse la pronuncia sul profilo riguardante i criteri di preferenza;
3. l'Agenzia ricorre per cassazione contestando l'attribuzione di quel punteggio;
4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
5. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria con la quale ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione degli atti necessari all'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale; CONSIDERATO CHE 1. il collegio condivide la proposta del relatore di disporre l'integrazione del contraddittorio, in quanto l'incremento di Ric. 2021 n. 5060 sez. ML - ud. 24-2-2022 -2- punteggio di uno dei candidati non vincitori può senza dubbio determinare la perdita del beneficio in capo ad altro concorrente, quanto meno l'ultimo della graduatoria dei vincitori e comunque, essendo stato il contraddittorio esteso nei gradi di merito a tutti i partecipanti utilmente collocati, esso, data anche la natura dell'oggetto del decidere, va analogamente ricostituito anche in questa fase;
3. considerato che l'elevato numero dei destinatari consiglia, almeno per i destinatari diversi dall'ultimo in graduatoria, di procedere ad una notifica a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente datore di lavoro, la quale si presenta anche come più efficace rispetto ad una notifica nelle forme dei pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. e ciò in quanto non si tratta di concorso "esterno", in cui i candidati difficilmente possono essere portati alla consultazione del sito dell'ente di riferimento, ma di concorso "interno", in cui la contiguità degli interessati rispetto al sito e la più facile possibilità di diffusione della notizia tra i dipendenti permette effettivamente di facilitare la conoscenza;
4. ritenuto peraltro che, al fine di assicurare anche nominatività alla notifica (v. nel contiguo ambito della notifica ex art. 150 c.p.c., Cass. 6 aprile 2018, n. 8558; Cass. 4 gennaio 2005, n. 121) è opportuno che la notifica avvenga allegando anche copia della graduatoria cui partecipava la ricorrente;
6. ritenuto in definitiva di disporre l'integrazione del contraddittorio evocando in giudizio, con notifica personale, l'ultimo dei candidati utilmente collocati nella graduatoria in cui la ricorrente pretende di essere riposizionata nonché, nelle forme stabilite in dispositivo, gli altri concorrenti utilmente collocati nella medesima graduatoria;
P.Q.M.
Ric. 2021 n. 5060 sez. ML - ud. 24-2-2022 -3- La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti utilmente posizionati in graduatoria e ciò mediante notificazione personale nei riguardi dell'ultimo dei candidati utilmente collocato nella graduatoria e, quanto agli altri concorrenti, mediante pubblicazione, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, del ricorso per cassazione, della presente ordinanza e di copia di file contenente la graduatoria e ciò nel termine di sessanta giorni della comunicazione della presente ordinanza ed a cura e spese dell'Agenzia delle Entrate, che documenterà in giudizio anche l'esecuzione di tale pubblicazione e la sua data. Così deciso ne