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Ordinanza — n. 22516/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses two contract appeal grounds but allows a third regarding partial building irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22516/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared two of the three appeal grounds inadmissible because they failed to address the core finding of the lower court regarding the building's illegal status. The third ground was accepted as the court found the second-instance judge erred in automatically declaring the entire contract void without distinguishing between total and partial deviations from the building permit. Consequently, the contested judgment was quashed and remanded to the Tribunal of Matera for a new decision based on these clarified principles.

Regesto Legislator

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Art. 1418 c.c.; Art. 116 c.p.c.: In contracts for the construction of buildings executed without a building permit, the court must distinguish between total and partial deviations; only total deviations leading to a radically different structure justify nullity, whereas partial deviations do not automatically render the contract void.

Parole chiave

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contract nullity building permit partial deviation illegal construction appellate review remand for retrial contract validity imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1137 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
nonché dell’art. 116 comma 2° c.p.c., ai sensi dell’art.
Art. 1322 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1418 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
1418 e 2697 c.c., anche in combinato disposto con l’art.116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.
art. 1418 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30703 del 27 novembre 2018
Sez. 6-3, n. 14459 del 26 maggio 2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29134/2021 R.G. proposto da : EUROPA COSTRUZIONI S.R.L., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TAVERI ANGELO DANIELE (TVRNLD74S20D862C) -ricorrente- contro CALCIANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato CANELLI IVAN (CNLVNI73T05L086X) rappresentato e difeso dall'avvocato IACOBELLIS ALESSANDRO GIUSEPPE COSIMO (CBLLSN76R21A893K) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 671/2021 depositata il29/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che Europa Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Matera che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Giudice di pace di Matera. Quest’ultimo aveva rigettato la domanda della società relativa al pagamento del corrispettivo dovuto da Giuseppe Palmino Calciano, riguardo ad un contratto di appalto per lavori sul condominio “Palazzo Martire” di Tursi; che il Calciano si è costituito con controricorso; che laricorrente ha depositato memoria;

Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, con il primo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 e 2697 c.c., anche nel combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 n.3 c.p.c., giacché il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il contratto di appalto con il Condominio e le deliberazioni assembleari che lo avevano approvato, senza alcuna impugnazione da parte del Calciano; che, mediante il secondo, si sostiene la violazione degli artt. 1322, 1362 e 2697 c.c. nonché dell’art. 116 comma 2° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.

3) c.p.c.: sarebbe stato trascurato dal giudice il meccanismo contrattuale, il quale prevedeva che l’appaltatore, in luogo di chiedere l’intero al Condominio, dovesse esigere il pagamento direttamente ai committenti condomini; che, con l’ultimo, Europa Costruzioni s.r.l. lamenta la violazione degli artt. 1418 e 2697 c.c., anche in combinato disposto con l’art.116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.

3) c.p.c., giacché il giudice di secondo grado avrebbe dichiarato la nullità del contratto, sulla scorta dell’accertato carattere abusivo dell’immobile (dedotto dal un accertamento tecnico preventivo sullo stesso immobile, ma nell’ambito di un procedimento del tutto diverso, cui la ricorrente non aveva partecipato), senza alcuna valutazione circa la quantità e qualità dei lavori effettuati; che il primo ed il secondo motivo sono inammissibili, giacché non colgono l’unica ratio decidendi del Tribunale, il quale ha affermato “Ritenuto il carattere abusivo di detto immobile, la sua utilizzazione a qualsiasi titolo, salvo che per l’esecuzione di lavori tesi ad eliminarne i vizi richiamati nelle citate ordinanze sindacali, emesse a tutela della pubblica e privata incolumità: conseguentemente il contratto d’appalto …è da ritenersi affetto da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., rilevabile d’ufficio”; che il terzo motivoinvece è fondato; che, in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale.

Nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (Sez. 2, n. 30703 del 27 novembre 2018; Sez. 6-3, n. 14459 del 26 maggio 2021); che, nella specie, il giudice di secondo grado ha, in modo assiomatico, dedotto il carattere abusivo dell’immobile, senza spiegarne la portata e senza adeguatamente giustificarne il rilievo rispetto ai lavori effettuati, in modo da rendere ragione di una conseguenza così grave come la nullità radicale del contratto di appalto; che, pertanto,in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato al Tribunale di Matera, in diversa composizione unipersonale, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Matera, in diversa composizione unipersonale, cui d