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Ordinanza — n. 22514/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal, remitting entire servitude case to first instance due to necessary co-litigation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22514/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted Renato Barbieri's appeal against the Salerno Court of Appeal's decision to split the servitude case. The lower court had declared a nullity regarding the lack of proper adversarial proceedings against Barbieri's co-owner spouse but only remitted the portion concerning that specific property. The court ruled this procedural error required remitting the entire single claim to the first instance judge to ensure all necessary co-litigants were properly heard. Consequently, the appeal was allowed, the appealed judgment was annulled, and the full case was sent back to the Tribunal of Vallo della Lucania for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 354 c.p.c.; Art. 1051 c.c.: When a necessary co-litigation defect is found in a compulsory servitude action, the entire claim must be remitted to the first instance court rather than splitting the proceedings among different properties or owners.

Parole chiave

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compulsory servitude necessary co-litigation defect of adversarial proceedings remittal to first instance legal community of property consenso del coniuge opposizione al divorzio riduzione dell'assegno di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n.
Art. 1051 c.c.
354, 1° e 3° comma c.p.c., nonché con l’art. 1051 c.c. Il ricorso è fondato.
Art. 331 c.p.c.
Art. 353 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
A tale error in procedendo rimedia la Corte di Cassazione e pertanto, in applicazione dell’art. 383 comma 3 cpc, l’intera causa va rimessa al primo giudice (Tribunale di Vallo della Lucania), in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.
artt. 1051 c.c
art. 1051 c.c
354, 1° e 3° comma c.p.c., nonché con l’art. 1051 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 1646 del 23/01/2017
Sez. U, Sentenza n. 9685 del 22/04/2013
642474; Sez. U, Sentenza n. 9685 del 22/04/2013 Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 10815 del 2015
altresì Sez. 2, Sentenza n. 10815 del 2015 non massimata; più di recente, Sez.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 2020
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19772/2021 proposto da: BARBIERI RENATO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell’avvocato Marco Annecchino, rappresentato e difeso dall’avvocato LELIO DELLA PIETRA; -ricorrente - contro POLICHETTI ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cipro n. 77, presso lo studio dell’avvocato Gerardo Russillo, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO RUSSO DE LUCA; -controricorrente – nonché contro GUZZO FRANCESCO SAVERIO e COSTA D’ORO IMMOBILIARE S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 847/2020, pubblicata il 30.06.2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16.06.2022, dal Presidente Lorenzo Orilia;

RITENUTO IN FATTO

1. Nel giudizio di costituzione di servitù coattiva di passaggio promosso da Antonietta Polichetti contro Renato Barbieri, Francesco Saverio Guzzo e la Costa d’Oro Immobiliare srl, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 847/2020 resa pubblica il 30.06.2020 – per quanto ancora interessa - ha accolto l’appello incidentale proposto da Renato Barbieri, dichiarando la nullità della sentenza n. 165/2017 del Tribunale di Vallo della Lucania per difetto di integrità del contraddittorio in relazione alla domanda proposta a carico del fondo Barbieri, acquistato in regime di comunione legale tra coniugi.

Secondo la Corte d’Appello, sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti di Lilliana De Cesare, coniuge del Barbieri. La Corte d’appello, nel dichiarare la nullità della sentenza, ha disposto la rimessione al giudice di primo grado (Tribunale di Vallo della Lucania) della sola causa relativa al fondo di proprietà di Renato Barbieri e della moglie, disponendo la separazione dalle altre, decise invece nel merito con conferma della pronuncia di primo grado di costituzione della servitù coattiva sul fondo di proprietà di Guzzo Francesco Saverio.

2. Contro tale sentenza ricorre per Cassazione Ren ato Barbieri, con un unico motivo, contrastato con controricorso da Antonietta Polichetti. Francesco Saverio Guzzo e la Costa d’Oro Immobiliare s.r.l., contumaci in appello, non hanno proposto difese. Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. In prossimità dell’adunanza camerale è pervenuta memoria contenente rinunzia al controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.), nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) rispettivamente in relazione agli artt. 1051 c.c., 331, 353 e 354 c.p.c.”, osservando che la Corte d’Appello, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, avrebbe erroneamente disposto la separazione di cause aventi tutte ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un unico fondo e a carico di più fondi, appartenenti a diversi proprietari, sui quali il giudice di prime cure aveva fatto passare il tracciato delimitante la servitù in parola.

Il difetto di contraddittorio rilevato dalla Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto investire l’intera unica domanda dell’originaria attrice, non potendo, la Corte salernitana, rimettere la causa al primo giudice al fine di integrare il contradditorio nei confronti di un litisconsorte necessario esclusivamente in relazione al fondo di cui questi fosse risultato proprietario in comunione dei beni. La rimessione della sola causa avente ad oggetto il fondo di proprietà del Barbieri e del coniuge e la contestuale separazione, con conferma della costituzione di servitù coattiva solo nei loro confronti, delle cause aventi ad oggetto gli altri fondi che si assumono serventi si porrebbe, pertanto, in contrasto con l’art. 354, 1° e 3° comma c.p.c., nonché con l’art. 1051 c.c. Il ricorso è fondato.

Come correttamente osservato dal relatore, nel caso in esame non si discute della mancata considerazione, da parte dell’originaria attrice (proprietaria del presunto fondo dominante) dell’esistenza di altri presunti fondi serventi in consecuzione ed appartenenti ad altri proprietari (profilo oggettivo della congruità del petitum, per usare un’espressione delle sezioni unite), ma del fatto che uno di essi (già interessati dalla domanda introduttiva) appartenga a più soggetti (profilo soggettivo): risulta infatti documentato che il fondo del Barbieri era stato acquistato in comunione regime di comunione col coniuge Lilliana De Cesare.

Orbene, secondo un principio costantemente affermato da questa Corte, anche a sezioni unite, la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, poiché solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza si realizza la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c.(tra le varie, cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 1646 del 23/01/2017 Rv. 642474; Sez. U, Sentenza n. 9685 del 22/04/2013 Rv. 625962; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 10815 del 2015 non massimata; più di recente, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 2020 non massimata).

Logica conseguenza di tale principio è nel caso in esame l’impossibilità, per la Corte d’Appello, di separare le cause e frazionare la decisione. La Corte territoriale avrebbe dovuto invece, una volta rilevata la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti della De Cesare, rimettere l’intera causa al primo giudice ai sensi dell’art 354 comma 1 cpc. A tale error in procedendo rimedia la Corte di Cassazione e pertanto, in applicazione dell’art. 383 comma 3 cpc, l’intera causa va rimessa al primo giudice (Tribunale di Vallo della Lucania), in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunal