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Ordinanza — n. 22513/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding simulated sale contract, rejecting omitted facts claim and double conformity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22513/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maria Saponara's appeal against the Second Instance Court's dismissal of her claim for contract nullity. Saponara argued the lower court erred in interpreting inheritance rules regarding simulated sales and failed to examine decisive facts. The court found the appeal inadmissible because the omitted facts claim lacked specificity and was barred by the principle of double conformity, as the appellate court's reasoning logically followed the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: The cassation court rejects a complaint for omitted examination of decisive facts when the applicant fails to specify the historical fact and when the second-instance judgment is in double conformity with the first-instance judgment based on the same logical argumentation.

Parole chiave

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omitted decisive facts double conformity principle simulated sale contract universal heir status contract nullity claim cassation admissibility legal reasoning conformity nullità del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
14437 del 27 maggio 2019); che, attraverso il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Saponara denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
14437 del 27 maggio 2019); che, attraverso il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 366 primo comma n. 6 cod. proc. civ.
Art. 369 secondo comma n. 4 cod. proc. civ.
Art. 348 ter commi 4 e 5 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 365 c.p
art. 1417 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14437 del 27 maggio 2019
ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità (Sez. 2, n. 14437 del 27 maggio 2019); che, attraverso il primo motivo, ai sensi dell’art.
Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014
Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022
Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28045/2021 R.G. proposto da : SAPONARA MARIA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato COSENZA SERENELLA (CSNSNL64D54G273B) -ricorrente- contro TRASPORTI DANIELA, elettivamente domiciliato in CAVE (RM) VIALE PIO XII, 96 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LATINI GIANLUCA (LTNGLC73A28H823C) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2488/2021 depositata il02/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che Maria Saponara propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Tivoli. Quest’ultimo aveva respinto la domanda dell’odierna ricorrente nei confronti di Daniela Trasporti, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di un appartamento posto in Genazzano, che la convenuta aveva acquistato dal padre defunto della Saponara; che la Trasporti siè costituita con controricorso; che la ricorrente ha depositato memoria;

Considerato: che va respinta l’eccezione preliminare della controricorrente, volta a contestare la regolarità della procura allegata al ricorso: la suddetta eccezione è infondata, in quanto la spillatura del mandato al ricorso determina l'incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale ed implica necessariamente il puntuale riferimento dell'uno all'altro, come richiesto dall'art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità (Sez. 2, n. 14437 del 27 maggio 2019); che, attraverso il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Saponara denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1417e 2722 c . c . , giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato l’art. 1417 c.c., senza tener conto che gli eredi universali possono assumere la qualità di terzi ai fini della prova della simulazione; che, mediante la seconda doglianza, la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per non aver i secondi giudici valutato l’atto di compravendita come una vendita fittizia; che il primo motivo è infondato; che, in effetti, la Corte d’appello ha chiarito come “Nel caso in esame siamo di fronte…ad un erede universale, con la conseguenza che, come tale, si sostituisce al suo dante causa, con l’ulteriore conseguenza che a fronte della allegata simulazione avrebbe dovuto comprovare l’esistenza di una controdichiarazione”; che la predetta statuizione è pienamente conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui “l'eredelegittimario che agisca per l'accertamento dellasimulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima” (Sez. 2, n. 15510 del 13 giugno 2018); che la Saponara, non avendo lamentato la lesione della propria quota di legittima, non può essere considerata terza; che il secondo motivo è inammissibile; premesso che i vizi di motivazione non sono più denunziabili in cassazione, va osservato che, secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte, l 'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U. n. 8053 del 7 aprile 2014); che la ricorrente non ha indicato un fatto storico specifico, ma ha contestato la valutazione giuridica del contratto, oltretutto ampiamente trattato dal giudice di merito; che, d’altronde, pur volendosi ipotizzare un omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte d’appello confermato la sentenza del Tribunale, r icorre l'ipotesi di « doppia conforme », ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c (applicabile ratione temporis ) con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022;

Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016); che non si colgono differenze nella ratio decidendi dei due giudizi di merito, né la ricorrente le ha poste in risalto; che la memoria depositata è meramente ripetitiva dei motivi già illustrati col ricorso; che al rigetto del ricorso segue la condanna de lla ricorrent e alla rifusione delle spese processuali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la Saponara al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 ( tremila/500 ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n