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Ordinanza — n. 22509/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court rules consumer forum exclusive, transferring lawyer fee dispute from Appeal Court to Rome Tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22509/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible and transferred the case from the Rome Court of Appeal to the Rome Tribunal. The appellant argued that the consumer forum rule under Art. 33 of the Consumer Code exclusively assigned jurisdiction to Rome, overriding the general rules. The court agreed that the client was a consumer, but found no basis for the Appeal Court's jurisdiction, thus directing the matter to the ordinary first-instance court in Rome.

Regesto Legislator

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Art. 33 comma 1 lett. u) D.Lgs. n. 206/2005; Art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 150/2011: When a lawyer's client is a consumer, the exclusive consumer forum prevails over general rules, but if the consumer forum designates a specific court, ordinary jurisdiction rules apply to determine the first-instance judge.

Parole chiave

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consumer forum exclusive jurisdiction transfer lawyer fee dispute first instance court competence rules compenso per prestazioni ripetibili dell'avvocato stanza di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 33 comma 1 lett. u) D.Lgs. n. 206/2005
Considerato: che a sostegno del ricorso assume il ricorrente che il cliente Alessandro Boni ha residenza o domicilio eletto in Roma , per cui in forza del principio del Foro del consumatore, disciplinatodall’art. 33 D.
Art. 14 comma 2 D.Lgs. n. 150/2011
ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma; che la Corte deve dare atto di come, diversamente da quanto affermato n ell’ordinanza impugnata, la competenza stabilita dall’art. 14 comma 2° D.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-2, n. 33439 del 11 novembre 2021
206/05 (Sez. 6-2, n. 33439 del 11 novembre 2021; Sez.
Sez. 6-2, n. 31733 del 4 novembre 2021
33439 del 11 novembre 2021; Sez. 6-2, n. 31733 del 4 novembre 2021); che pertanto, risulta pacifica la competenza dell’autorità giudiziaria di Roma, in quanto il Boni è ivi residente e d è da r itenersi sicuramente un consumatore, posto che le attività difensive dell’avv.
Ordinanza n. 780 del 19/01/2016 Rv. 638267
6 - 2, Ordinanza n. 780 del 19/01/2016 Rv. 638267; Sez.
Ordinanza n. 31733 del 04/11/2021 Rv. 662809
6 - 2, Ordinanza n. 31733 del 04/11/2021 Rv. 662809); che, purtuttavia, una volta esclusa l’applicabilità del criterio di competenza di cui all’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1940/2022 R.G. proposto da : STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO, 20, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO (CSOSVR60L02B842C) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BONI ALESSANDRO -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4728/2021 depositata il22/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI; viste le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Alessandro Pepe; Rilevato: che l’avvocato Nicola Staniscia propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 22 dicembre 2021 dalla Corte d’Appello di Roma; che, nella decisione impugnata, il giudice adito ha rilevato che la controversia, incardinata ai sensi dell’art. 28 l. n. 794/42 da avvocato nei confronti del proprio cliente per l’ottenimento del compenso professional e , dovesse essere delibata dalla Corte d’Appello di Perugia, con riguardo ai procedimenti ex lege n. 89/2001, e dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, quanto ai compensi per le procedure esecutiveivi svolte;

Considerato: che a sostegno del ricorso assume il ricorrente che il cliente Alessandro Boni ha residenza o domicilio eletto in Roma , per cui in forza del principio del Foro del consumatore, disciplinatodall’art. 33 D. Lgs. N. 206/2005, tale foro sarebbe esclusivo e speciale, prevalendo su ogni altro; che l’intimato non ha resistito; che il P.G. ha concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma; che la Corte deve dare atto di come, diversamente da quanto affermato n ell’ordinanza impugnata, la competenza stabilita dall’art. 14 comma 2° D.

Lgs. n. 150/2011 è sicuramente recessiva rispetto alla competenza esclusiva del foro del consumatore, di cui all’art. 33 comma 1° lett.

u) del D. Lgs. n. 206/05 (Sez. 6-2, n. 33439 del 11 novembre 2021; Sez. 6-2, n. 31733 del 4 novembre 2021); che pertanto, risulta pacifica la competenza dell’autorità giudiziaria di Roma, in quanto il Boni è ivi residente e d è da r itenersi sicuramente un consumatore, posto che le attività difensive dell’avv. Staniscia sono state rese in giudizi non inerenti l’attività imprenditoriale o professionale svolta dal cliente medesimo (arg. a contrario ex Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 780 del 19/01/2016 Rv. 638267; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31733 del 04/11/2021 Rv. 662809); che, purtuttavia, una volta esclusa l’applicabilità del criterio di competenza di cui all’art. 14 comma 2 D.

Lgs. n. 150/11, che avrebbe giustificato la competenza della Corte d’Appello di Perugia, non ha alcuna giustificazione neppure la competenza della Corte d’Appello di Roma, rispetto alla quale non è ravvisabile alcun criterio di radicamento della competenza medesima; che in definitiva, dunque, una volta individuata la competenza in rapporto al foro del consumatore, le regole ordinarie conducono a fissare nel Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, l’organo giurisdizionale competente per valore sull’intera domanda di pagamento proposta dal ricorrente; che lespese del presente giudizio verranno regolate al definitivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara la comp