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Ordinanza — n. 22506/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding contract rescission and total eviction based on technical expert reports.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22506/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Foundation's appeal against the Second Instance Court's decision to rescind a land sales contract and order restitution. The Foundation argued that lower courts violated binding precedents and incorrectly recognized total eviction without legal grounds. The court held that the Second Instance Court correctly relied on technical expert reports establishing the land's lack of residual utility and that the appeal constituted an inadmissible request to revise factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 1476 c.c.: The cassation court rejects appeals alleging violation of binding precedents or total eviction where the lower court properly relied on technical expert reports, as such reliance constitutes adequate motivation without specific reasoning requirements, and requests to re-evaluate factual findings are inadmissible.

Parole chiave

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contract rescission total eviction technical expert reports binding precedent inadmissible appeal factual review Cassation Court restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 384 c.p.c.
3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.., giacché la Corte territoriale avrebbe disatteso i criteri enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento; che, a mezzo del secondo, ai sensi dell’art.
Art. 1476 c.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 378 c.p
art. 384 c.p
3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.., giacché la Corte territoriale avrebbe disatteso i criteri enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento; che, a mezzo del secondo, ai sensi dell’art.
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 18303 del 3 settembre 2020
Sez. 1, n. 15147 dell'11 giugno 2018
Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013
Sez. U., n. 12238/2016
Sez. U., n. 666/2011
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26219/2021 R.G. proposto da : FONDAZIONE VITO FAZIO ALLMAJER, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMATO FILIPPO (MTAFPP61P24G273M) -ricorrente- contro CIAMBRA ELIO, PECORARO ALESSANDRA, CIAMBRA CATERINA, PECORARO GIACOMO, elettivamente domiciliati in PALERMO VIA M. D'AZEGLIO 8, presso lo studio dell’avvocato ARCURI FABIO (RCRFBA57L05G273H) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1288/2021 depositata il31/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. Rilevato: che la Fondazione Vito Fazio Allmayer propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Palermo che – in sede di r iassunzione, dopo l’annullamento da parte di questa Suprema Corte della sentenza n. 666/2011 della Corte distrettuale della stessa città - aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale locale. Quest’ultimo aveva accolto la domanda di Caterina Ciambra, Alessandra Pecoraro, Giacomo Pecoraro ed Elio Ciambra, volta ad ottenere l’annullamento del contratto di compravendita di un appezzamento di terreno, intercorso con la Fondazione, o in subordine la sua risoluzione; che il gravame della Fondazione Allmayer era stato accolto dalla sentenza poi annullata dalla Suprema Corte; che la Corte d’appello, in sede di rinvio, oltre a confermare la statuizione di primo grado circa la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo della compravendita con int eressi e rivalutazione, aveva altresì disposto la condanna della Fondazione al pagamento dell’ulteriore somma di € 5.810,00,oltre accessori, a titolo di interesse negativo; che, in prossimità della camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;

Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.., giacché la Corte territoriale avrebbe disatteso i criteri enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento; che, a mezzo del secondo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1476 e ss. c.c., per aver i giudici di secondo grado erroneamente riconosciuto l’evizione totale del bene, senza che ricorressero i presupposti di legge; che il primo motivo è infondato; che la parte rescindente della sentenza di annullamento di questa Corte (n. 12238/2016) recita testualmente:

“ A fronte di tali conclusioni delle consulenze tecniche, che avevano evidenziato l'incidenza della costruzione della barriera paramassi sul diniego di rilascio del nulla osta considerato, la Corte territoriale ha invece deciso in maniera difforme, sostanzialmente omettendo di tener in adeguata considerazione le conclusioni dei consulenti e comunque di motivare adeguatamente al riguardo. In particolare, la Corte ha ritenuto che "... peraltro non si rileva neppure alcuna incidenza causale tra l'espropriazione dell'area per cui è causa ed il rilascio del n. o. paesaggistico da parte della Sovrintenden.za, non rilevandosi alcuna connessione tecnica tra i predetti fatti", senza offrire adeguata motivazione sul punto decisivo della controversia”; che la parte rescissoria, a sua volta, afferma:

“I restanti motivi possono ritenersi assorbiti con riguardo all'accoglimento dei primi due motivi, dovendo la Corte di rinvio nuovamente motivare in punto incidenza della espropriazione anche con riguardo alla eventuale evizione parziale. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per una nuova valutazione delle risultanze delle CTUnei sensi indicati sub 2 e per una nuova valutazione delle domande proposte.”; che l’ultimo inciso attesta come la cassazione della sentenza impugnata è intervenuta per insufficiente motivazione: in questo caso, com’è noto, l’annullamento fa cadere la valutazione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, per cui il giudice di rinvio è libero di riesaminare le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli, senza limiti derivanti dal precedente giudizio; che, i n caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (Sez.

U,n. 18303 del 3 sett embre 20 20 ); che la Corte d’appello di Palermo si è attenuta ai predetti limiti; che, in particolare, a proposito dell’evizione totale, la sentenza impugnata si è riportata agli accertamenti del CTU officiato in fase di appello, il quale aveva evidenziato come “ l’utilità residua a fini edificatori del terreno libero da opere o da esproprio risulta nulla, ed ancora, che il terreno de quo, a seguito dell’espropriazione parziale, anche avendo un’utilità residua, non può essere sfruttato a fini edificatori in quanto ricadente in zona in cui è esistente il vincolo paesaggistico”; che il secondo motivo è inammissibile; che, in ordine alla ricorrenza delle condizioni tecniche per l’evizione totale, la sentenza impugnata ha avallato le conclusioni dei CTU officiati e che “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulentetecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguatamotivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche " per relationem " dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulenti” (Sez. 1, n. 15147 dell’11 giugno 2018); che la censura si traduce d’altronde in una richiesta di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie, già svolti in sede di merito; che non può costituire vizio della sentenza la difforme interpretazione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U., n. 24148 del 25 ottobre 2013); che non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c.; che la memoria della Fondazione è meramente illustrativa dei motivi dell’impugnazione e non apporta elementi di novità; che al rigetto del ricorso segue la condanna de lla ricorrent e alla rifusione delle spese processuali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800,00 ( tremila/800 ) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev