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Ordinanza — n. 22500/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding custodian's standing, ruling failure to address preliminary objection violates procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22500/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the second ground of appeal but allowed the first, finding the appellate court violated procedural law by failing to address a preliminary objection regarding the custodian's standing. The appellant argued that the custodian lacked active standing because he was not authorized by the nominating judge to oppose the injunction, a point the appellate court incorrectly dismissed as unrelated. Consequently, the court quashed the appellate judgment and remanded the case for retrial to correct this procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 75 c.p.c.: When a preliminary objection regarding the standing of a party is raised, the court must examine it; failure to do so constitutes a violation of procedural law requiring the case to be remanded.

Parole chiave

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custodian standing preliminary objection active standing procedural violation remand for retrial injunction opposition cassation appeal condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in riferimento all’art.
Art. 75 c.p.c.
112 c.p.c., anche in riferimento all’art. 75 c.p.c. (art.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Art. 65 c.p.c.
Art. 560 c.p.c.
Art. 676 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
(art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere i giudici di secondo grado ritenuto esistente la carenza di legittimazione passiva del Cascone, nella sua qualità di custode giudiziario; che il primo motivo è fondato; che nella parte narrativa della sentenza impugnata (pag.
art. 112 c.p
Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in riferimento all’art.
art. 75 c.p
112 c.p.c., anche in riferimento all’art. 75 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 2951 del 16 febbraio 2016
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25442/2021 R.G. proposto da : CUCCINIELLO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA T. INGHIRAMI, 76, presso lo studio dell’avvocato CARUGNO GINA (CRGGNI72S68H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato PORTANOVA ANTONELLO (PRTNNL70D06H703S) -ricorrente- contro MILETTO GRANOZIO-FABIO CUCINO GENEROSO,SOCIETA' DI FATTOin persona del custode giudiziario -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 327/2021 depositata il18/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI.

Rilevato: che Bruno Cuciniello, in qualità di cessionario del credito maturato da Silvana Cuciniello, propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Salerno. Quest’ultimo aveva a sua volta respinto la domanda dell’attrice Silvana Cuciniello nei confronti della società di fatto Miletto Granozio/Cucino, volta ad ottenere dal custode giudiziario Carlo Cascone il pagamento dell’importo di € 40.773,32; che il Cascone, nella predetta qualità, è rimasto intimato;

Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, attraverso il primo motivo, il ricorrente assume la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in riferimento all’art. 75 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.), giacché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione,sollevata dall’appellante, di carenza di legittimazione attiva del Cascone, nella sua qualità di custode giudiziario; che la suddetta eccezione, se doverosamente delibata con precedenza, avrebbe determinato l’inammissibilità dell’opposizione e quindi l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo; che, mediante la seconda doglianza, il ricorrente invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 560 e 676 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.), per avere i giudici di secondo grado ritenuto esistente la carenza di legittimazione passiva del Cascone, nella sua qualità di custode giudiziario; che il primo motivo è fondato; che nella parte narrativa della sentenza impugnata (pag.

3) si legge che il Cuciniello aveva proposto appello “per i seguenti motivi: Legittimazione attiva del custode – carenza – conseguenze – inammissibilità dell’opposizione a D.I. – omesso esame preliminare dell’eccezione – omessa motivazione. Reiterava l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del custode opponente, atteso che lo stesso non era stato autorizzato dal Giudice che lo aveva nominato, ad effettuare la spiegata opposizione”; che, a fronte di tale censura, la Corte d’appello ha testualmente affermato “ Anzitutto si rileva la infondatezza della spiegata eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva dell’appellante per omessa preventiva notifica dell’atto di cessione del credito”; che il suddetto assunto nulla ha a che vedere con l’eccezione pregiudiziale sollevata dal Cuciniello, sicché la mancata delibazione della stessa determina la violazione dell’art. 112 c.p.c.; che, fra l’altro, lacarenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Sez.

U, n. 2951 del 16 febbraio 2016); che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, affinché rimedi all’error in procedendo, provvedendo anche sullespese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sul