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Ordinanza — n. 22485/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling mandatory separate management registration depends on income source, not just exceeding the 5,000 euro threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22485/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Campobasso Court of Appeal's decision regarding a lawyer's mandatory registration in the separate management scheme. While the lower court held that registration was optional below a 5,000 euro income threshold, the Cassation court found this reasoning flawed. The court ruled that the 5,000 euro limit applies only to occasional activities, whereas habitual professional activities require registration regardless of income amount.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011; Art. 44, d.l. n. 269/2003: The obligation to register with the separate management for self-employed professionals is determined by the habitual nature of the activity, not by the mere crossing of the 5,000 euro income threshold.

Parole chiave

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separate management registration self-employed professionals income threshold 5000 habitual vs occasional activity INPS contribution obligations mandatory professional registration Cassation reversal incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995
costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata;- il motivo è fondato nei termini che seguono; - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv.
Art. 44, d.l. n. 269/2003
3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, daf atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
art. 112 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 3240 del 2010
Cass. n. 3799 del 2019
Cass. n. 22095 del 2017
Cass. n. 19503 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22261-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro 'CAPPUCCILLI CARLO; 7( intimato CAPPUCCILLI CARLO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI; -con troricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 188/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE: -con sentenza depositata il 24 febbraio 2021, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Carlo Cappuccini avverso l'avviso di addebito notificatogli dall'INPS a titolo di contributi della gestione separata per l'anno 2011; -la Corte, in particolare, ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa Nazionale Forense, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponeva pur sempre la produzione da parte del professionista di un reddito superiore alla soglia di C 5.000,00, ex art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003) non ricorrente nel caso di specie; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico, articolato, motivo di censura; - resiste, con controricorso assistito da memoria, Caro Cappuccilli e propone, altresì, ricorso incidentale.

CONSIDERATO CHE: -con l'unico motivo di censura, FIN PS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n.111/2011), 53, d.P.R. n. 917/1986, 10, 11 e 22, I. n. 576/1980, 21 comma 10, I. n. 247/2012, e 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), per avere la Corte d'appello ritenuto che il raggiungimento della soglia di curo 5.000,00, di cui alla norma ult. cit. costituisse presupposto necessario per l'obbligatorietà dell'iscrizione del libero professionista presso la Gestione separata;- il motivo è fondato nei termini che seguono; - ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonché tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...1 solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad curo 5.000»; -tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata; - nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; -la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; -deve, quindi, ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno; - nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività ma va rilevato che si tratta di presunzioni che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto; - ciò che rileva è che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo i sopra mentovati indici e fra di essi la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; - tale abitualità (cfr., sul punto Cass. n. 4419 del 2021 cit.) dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza expost desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale; -in quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia considerata valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche L se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; - nel caso di specie tale accertamento non è stato compiuto dalla Corte d'appello di Campobasso, che si è limitata ad ancorare l'assenza dell'obbligo di iscrizione al mancato raggiungimento della soglia di 5.000.000 euro; - l'unico motivo di ricorso incidentale, da reputarsi condizionato, con cui si censura la decisione impugnata ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla eccezione di prescrizione originariamente formulata, è inammissibile; - è infatti inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 22095 del 2017;

V. altresì, Cass. n. 19503 del 2018);- alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso principale deve essere accolto e quello incidentale va dichiarato inammissibile; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, daf atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso art