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Ordinanza — n. 22478/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against cost compensation ruling due to lack of specific justification for exceptional circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22478/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Aldo Mazzucca against a lower court's decision to compensate litigation costs. Mazzucca argued that the compensation was unjustified because the lower court failed to explicitly state the specific 'peculiarities' warranting an exception to the general rule of cost allocation. The court held that merely citing the peculiarity of the subject matter is insufficient; the decision must detail the specific factual circumstances justifying the deviation from standard cost principles.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 132 c.p.c.: The compensation of litigation costs based on exceptional reasons requires the lower court to explicitly identify the specific factual circumstances justifying the derogation from the general rule of cost allocation, rather than merely referencing the peculiarity of the subject matter.

Parole chiave

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litigation costs compensation exceptional circumstances peculiarity of subject matter cost allocation rule judicial decision motivation restituzione e risarcimento risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11217/2016
Cass. 14411/2016
Cass. 22310/2017
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 31131-2020 proposto da: MAZZUCA ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTINO ORLANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO TARSITANO; - ricorrente- nonchè contro INTRIERI CINZIA; - intimata - avverso la sentenza n. 461/2020 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.-Aldo Mazzucca ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Cinzia Intrieri per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte a quest'ultima. 2.- Il Giudice di Pace di Cosenza ha inizialmente accolto l'opposizione spiegata dalla Intrieri ed ha revocato il decreto ingiuntivo. 3.-Aldo Mazzucca ha proposto appello avverso tale decisione davanti al Tribunale di Cosenza che, in accoglimento della impugnazione, ha invece rigettato l'opposizione e così confermato il decreto ingiuntivo opposto: ma ha tuttavia compensato le spese in ragione della "peculiarità della vicenda". 4.-Aldo Mazzucca propone ricorso avverso tale sentenza con un solo motivo di impugnazione, mentre Cinzia Intrieri non si è costituita nonostante la regolarità della notifica.

Considerato che 5.1-L'unico motivo di ricorso fa valere violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile ed altresì dell'articolo 132 del medesimo codice. Secondo il ricorrente la decisione di compensare le spese è assolutamente immotivata alla luce della regola per la quale, in caso di soccombenza, la compensazione delle spese presuppone gravi ed eccezionali ragioni, che ben possono essere ricavate dalla peculiarità del caso, ma che devono essere indicate. Invece la sentenza impugnata non ha motivato il perché della peculiarità della fattispecie.

Il motivo è fondato. E' principio di diritto che in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (Cass. 11217/ 2016; Cass. 14411/ 2016; Cass. 22310/ 2017). Alcuna ragione invece è dato ricavare dalla decisione impugnata quanto alle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la peculiarità della fattispecie e dunque rendono fondata la compensazione delle spese.

Il ricorso va accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa I decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza, in jr c nche per le speseJet fr.frhu.n-r-01:ku; ses Roma 25