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Ordinanza Interlocutoria — n. 22441/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to new docket due to tax authority's post-filing payment of disputed tax refund.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22441/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remanded the case to a new docket because the tax authority had already paid the disputed refund after the lawsuit began. The taxpayer sought a refund of IRPEF taxes from the 1990s, and the Regional Tax Commission initially ordered the tax agency to pay. However, the tax authority voluntarily paid the amount in December 2021, creating a factual change that required the court to restart the proceedings to address the payment and related costs.

Regesto Legislator

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Art. 70 d. Lgs. n. 546/1992; Art. 366 c.p.c.: When a tax authority pays the disputed amount after filing an appeal, the court must remand the case to a new docket to allow the authority to formally respond to the payment and determine the final costs.

Parole chiave

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Italian tax refund post-filing payment remand to new docket IRPEF tax dispute procedural remand rimborso fiscale restituzione dei sussidi statali calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992
Ribaldo ricorreva ex art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per l’ottemperanza della sentenza n.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 19420/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente – Contro RIBALDO GIOVANNI rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. Rossella Cavaliere (PEC: rossella.cavalieri@avvragusa.legalmail.it) - controricorrente - Oggetto: avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 542/05/21 depositata in data 18/01/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il contribuente sig. Ribaldo ricorreva ex art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per l’ottemperanza della sentenza n. 4012/17/2016 della CTR di Catania con la quale, confermandosi la pronuncia di primo grado, l’Agenzia delle Entrate era stata condannata al rimborso del 90 del dell’Irpef da questi versata negli anni 1990, 1991, 1992 oltre interessi; - con la pronuncia impugnata, la CTR accogliev a il gravame; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria con la quale si dà atto che l’Agenzia delle Entrate, successivamente all’inizio del presente giudizio d’impugnazione (avviato il 15/07/2021 dall’A.E.), ha versato al controricorrente Sig.

RIBALDO la somma di € 4.590,25 (comprensivi di interessi) (€ 1.430,88 + € 1.161,54 + € 1.997,83),corrispondente al saldo del rimborso sisma ’90 in data 24/12/2021; Considerato che: - parte controricorrente dà atto , in memoria, dell’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate in atti; - in ordine a tal circostanza, anche riguardo alla pronuncia sulle spese, è necessario che la controversia sia rinviata a nuovo ruolo onde consentire all’Amministrazione finanziaria di prendere posizione sulla circostanza; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo dando termine all’Agenzia delle Entrate di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memoria.

Così deciso in Ro