Cassation remits tax penalty case regarding rental contract registration delay to lower court for uniform ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the pension fund's appeal against a tax authority penalty for delayed rental contract registration. The lower courts had imposed a fine based on the total contract value rather than the first year's rent, arguing this was merely a payment delay. The Cassation Court remitted the case to the Fifth Section to ensure a uniform ruling on the applicable calculation parameter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43, comma 1, lett. h), dPR 131/86; Art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.: When a tax penalty for delayed registration of a long-term lease is contested, the Court of Cassation may remit the case to ensure uniformity if the lower courts have already ruled on the same issue with reversed parties.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18785/2020proposto da: FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - BANCA CRT S.p.A. (C.F.: 80063850012), con sede in Torino (TO), alla Via Nizza n.150, in persona del Presidente Vladimiro Rambaldi, nato a Siena (SI) il 29 giugno 1956 (C.F.: RMBVDM56H291726F), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco D i Siena (C.F . : DSNMRC71L01D969K) del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, Chiomenti, alla Via XXIV Maggio n. 43, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001). in persona del Direttore Centrale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Atto contestazione sanzioni – Ritardata registrazione contratto locazione immobile uso abitativo dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenz a n . 4745 / 18 / 20 1 9 , emess a d a l la C TR Lombard i a in data 26/11/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Il Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino -Banca CRT s.p.a. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l’atto di contestazione delle sanzioni, con il quale l’Ufficio irrogava la sanzione di € 12.752,75, per ritardata registrazione del contratto di locazione di durata sessennale a partire dall’1/5/2014, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, effettuata con ravvedimento operoso sulla base del canone relativo alla prima annualità, e non già per l’intera durata del contratto.
2. La CTP rigettava il ricorso.
3. Sull’appello proposto dal Fondo, l’adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello, affermando che la sanzione andava parametrata sul canone convenuto per l’intera durata contrattuale, in quanto, secondo la corretta interpretazione dell’art. 17, comma 3, dPR nr. 131/86, l’imposta è sempre da considerarsi dovuta sull’intero ammontare, anche quando il contribuente scelga di assolverla annualmente. Si tratterebbe in questo caso di una semplice dilazione di pagamento. I giudici di seconde cure hanno, inoltre, ritenuto insussistente il presupposto dell’assenza di incolpevolezza ai fini del disconoscimento della sanzione.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 1, lett. h), dPR 131/86, per avere la CTR errato nel non affermare che, avendo il contribuente optato peril pagamento dell’imposta su base annuale, anche la sanzione avrebbe dovuto essere commisurata sulla prima annualità e non sul valore complessivo.
2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 8 d.lvo 546/1992 e 6, comma 2, d.lvo 472/97, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per non aver riconosciuto l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa sulla base di calcolo delle sanzioni.
3. La controversia ha ad oggetto la questione del parametro di riferimento (canone convenuto per l’intera durata contrattuale o prima annualità) sulla cui base calcolare la sanzione per ritardata registrazione di un contratto di locazione di durata sessennale relativo ad un immobile ad uso abitativo. Poiché con riferimento alla detta questione è già stata rimessa analoga controversia (a parti invertite) alla V Sezione, è opportuno procedere in tal senso anche in ordine alla presente controversia, al fine di evitare un possibile contrasto di decisioni.
P.Q.M.
rimette la controversia alla V Sezione in pubblica udienza. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Cort