Cassation court allows appeal by reducing appeal term to six months for judgments initiated before July 2009.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of an appeal due to procedural timeliness. The appellant argued that the six-month appeal period should apply to a judgment initiated in March 2009, while the lower court incorrectly applied the new six-month rule retroactively. The court ruled that the new six-month term applies only to judgments initiated after July 4, 2009, thereby validating the appellant's one-year appeal period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 cod. proc. civ.; Art. 58 l. 69/2009: The reduction of the appeal term to six months applies only to judgments initiated after July 4, 2009, preserving the one-year term for earlier initiations.
Parole chiave
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ingiunzione Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - Ud.14/06/2022- CC Dott. ALBERTO PAZZI - Rel. Consigliere - R.G.N.13463/2021 Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13463-2021 proposto da: PUGLIESE GIOVANNI, in proprio e n.q. di titolare del "Campeggio Marina di Pugliese Giovanni", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI N. 27, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BERSANI che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro COMUNE DI MINTURNO; -intimato - avverso la sentenza n. 726/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ALBERTO PAZZI. Rilevato che: Ric. 2021 n. 13463 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -2- 1. Il Giudice di Pace di Minturno, con sentenza n. 1354/2010 pubblicata in data 17 settembre 2010, respingeva la domanda di annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 1949 – prot. n. 1387 del Comune di Minturno, emessa in data 7 gennaio 2009, presentata da Giovanni Pugliese, titolare del Campeggio Marina di Pugliese Giovanni.
2. Il Tribunale di Latina, a seguito dell’appello proposto dal Pugliese, osservava in via preliminare che al fine di apprezzare l’eventuale tempestività dell’impugnazione, introdotta con ricorso, era necessario avere riguardo alla data di perfezionamento della sua notificazione. Rilevava, poi, che il termine lungo semestrale per la proposizione dell’impugnazione exart. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla l. n. 69/2009, era scaduto in data 2 maggio 2011, cosicché doveva ritenersi tardivo l’appello proposto con ricorso depositato il 23 marzo 2011 e notificato a mezzo del servizio postale con ricezione avvenuta in data 11 maggio 2011.
3. Per la cassazione della sentenza con cui l’appello è stato dichiarato inammissibile, pubblicata in data 17 aprile 2020, ha proposto ricorso Giovanni Pugliese prospettando un unico motivo di doglianza. L’intimato Comune di Minturno non ha svolto difese. Considerato che:
4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 46 e 58 l. n. 69 del 2009: la riduzione, da un anno a sei mesi, del termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. trova applicazione, a mente dell’art. 58 l. 69/2009, ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della nuova normativa e quindi successivamente al 4 luglio 2009. Il Tribunale ha applicato questa disciplina a un giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione instaurato dinanzi al Giudice di Pace, con il deposito del ricorso introduttivo, in data 6 marzo 2009, dichiarando Ric. 2021 n. 13463 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -3- l’inammissibilità dell’appello in ragione della sua tardività in forza di una norma che non trovava applicazione al giudizio.
5. Il motivo è fondato. 5.1 L’art. 58, comma 1, l. 69/2009 stabilisce che,“fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civilee le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata invigore”. Ne discende che il disposto del precedente art. 46, comma 17 (secondo cui “all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile,le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi") trova applicazione soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, quando è entrata in vigore la l. 69/2009. 5.2 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di chiarire che l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della l. 69/2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (v.
Cass. 14267/2015, Cass.6784/2012). Al fine dell’applicazione della nuova disciplina resta perciò irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. 19969/2015, Cass. 20102/2016). 5.3 Nel caso di specie il giudizio di opposizione avanti al Giudice di Pace di Minturno è stato instaurato con ricorso depositato in data 6 marzo 2009. Tale epoca di introduzione del giudizio imponeva, a mente dell’art. 58, comma 1, l. 69/2009, l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. prima delle modifiche introdotte dall’art. 46 l.
Ric. 2021 n. 13463 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -4- 69/2009, sicché, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, occorreva avere riguardo al termine annuale previgente e non al termine semestrale.
6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Latina, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa al Tribunale di Latina in diversa compos