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Ordinanza — n. 22421/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses expulsion decree due to lack of formal authentication attestation required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22421/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against an expulsion decree issued by the Prefect of Taranto. The applicant argued that the notified copy lacked a formal attestation of conformity with the original, as required by law. The court held that the lower court correctly identified this missing formal element as a fatal flaw rendering the notification null and void.

Regesto Legislator

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Art. 18 comma 2 d.P.R. n. 445/2000; Art. 13 d.lgs. n. 286/1998: An administrative act communicated to the recipient in a free copy without a formal attestation of conformity signed by a public official is null due to lack of necessary formalities.

Parole chiave

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expulsion decree attestation of conformity public official signature nullity of notification administrative procedure inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione dell'allontanamento riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 18 comma 2 d.P.R. n. 445/2000
Ora, in base all’art. 18, comma 2, d.P.R.
Art. 13 d.lgs. n. 286/1998
artt. 13 d.lgs. n. 286/1998
― Il ricorrente oppone la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, in violazionedegli artt. 13 d.lgs. n. 286/1998 e 18 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27 settembre 2019, n. 24119
Cass. 12 giugno 2014, n. 13304
24119 ; Cass. 12 giugno 2014, n. 13304).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2157-2021 proposto da: OSHANUGOR LUCKY, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RITA LABBRO FRANCIA; -ricorrente - contro PREFETTURA di TARANTO, QUESTURA DI TARANTO E MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, -intimati - avverso l'ordinanza n. R.G. 4303/2020 del GIUDICE DI PACE di Sez. VI –RG2157/2021 camera di consiglio9.6.2022 TARANTO, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. ― E’ impugnato per cassazione provvedimento del Giudice di pace di Taranto con cui è stata respinta l’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal locale Prefettoin danno di Lucky Oshanugor. 2. ― Il ricorso per cassazione consta di un solo motivo. L’Amministrazione non ha resistito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il ricorrente oppone la nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente, in violazionedegli artt. 13 d.lgs. n. 286/1998 e 18 d.P.R. n. 445/2000: il vizio motivazionale è riferito alla pronuncia sullaeccepita carenza di attestazione di conformità all’originale del decreto di espulsione notificato all’istante.

L’istante deduce di aver lamentato che la copia del decreto a lui notificata riportava unicamente un timbro e che la stessa era priva d ella sottoscrizione , da parte del pubblico ufficiale che avrebbe operato l’autenticazione, della data di apposizione dell’autentica. 2. ― Il motivo è fondato. Il Giudice di pace ha intesodesumere l’attestazione di conformità della copia notificata all’originaledell’indicazione, nella detta copia, della data e del luogo di rilascio della stessa, dal numero dei fogli di cui si componeva l’atto, del nome e cognome del pubblico ufficiale attestatore e del timbro dell’ufficio: nulla è detto quanto alla presenza , nella copia Sez.

VI –RG2157/2021 camera di consiglio9.6.2022 rilasciata all’espellendo,di una vera e propria attestazione di conformità della stessa all’originale. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., è nullo, per difetto della necessaria formalità di comunicazione, il decreto prefettizio comunicato all'espellendo in mera copia libera o informale priva dell'attestazione di conformità all'originale apposta dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato (per tutte: Cass. 27 settembre 2019, n. 24119 ; Cass. 12 giugno 2014, n. 13304). In tal senso, la carenza lamentata dall’odierno ricorrente avanti al Giudice di pace era munita di sicura decisività.

Ora, in base all’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, l’autenticazione «consiste nell'attestazione diconformit à con l'originale scritta alla fine della copia, a cura delpubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare ladata e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonchèapporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio». Ben si intende, allora, come il provvedimento impugnato , in cui non si dà conto dell’attestazione di conformità ― che è, all’evidenza, il momento centrale della procedura di autenticazione ― risulti effettivamente privo di una motivazione intellegibile. 3.

― Il provvedimento in questioneva dunque cassato, con rinvio della causa al Giudice di pace di Taranto, in persona di altro magistrato, il quale statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Taranto, in persona di diverso magistrato, Sez. VI –RG2157/2021 camera di consiglio9.6.2022 anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R