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Ordinanza — n. 22416/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate facts and introduce new factual issues in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22416/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellants could not challenge the lower court's finding regarding the merger's completion. The appellants argued the court failed to recognize the merged company's foreign status and the fallacy's lack of standing, but the court found these arguments merely dissented from factual evaluations. Consequently, the court held that such arguments constitute an impermissible attempt to transform the cassation review into a new fact-finding trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5; Art. 395, comma 1, n. 4 of the Code of Civil Procedure: A cassation appeal is inadmissible if it attempts to re-evaluate facts or introduces new factual issues not examined by the court of first instance, as cassation cannot serve as a third instance for fact-finding.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation limits fact re-evaluation merger completion standing to appeal new factual issues third instance review difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 of the Code of Civil Procedure
Si tratta, quindi, della deduzione di un’omessa pronuncia sull’impugnazione proposta direttamente dalla fallita, non accompagnata dal riferimento al disposto dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 395, comma 1, n. 4 of the Code of Civil Procedure
civ., ma di revocazione, a norma dell’art. 395, comma 1, n.
art. 112 cod. proc. civ
civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., né dalla denuncia della conseguente nullità della sentenza impugnata.
art. 360 cod. proc. civ
4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8758/2017
Cass. 23279/2016
Cass. 7048/2016
Cass. 8820/2007
Il che comporta l’inammissibilità di tale profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass.7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass.
Cass. 25546/2006
8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22657-2021 proposto da: UAB SILVER SPOT, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché EUROPA BYCAR GROUP s.r.l., domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato DIEGO SABATINO; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro Ric. 2021 n. 22657 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -2- CURATELA DEL FALLIMENTO di EUROPA BYCAR GROUP s.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 5495/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'8/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 260/2017, dichiarava il fallimento della società Europa Bycar Group s.r.l. su istanza di Equitalia Sud s.p.a..

2. La Corte d’appello di Roma, a seguito del reclamo presentato da Uab Silver Spot, società di diritto lituano, riteneva –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che tale compagine non avesse legittimazione attiva alla presentazione dell’impugnazione in qualità di incorporante per fusione la compagine fallita, giacché,stando alle risultanze della visura storica in atti, era stato presentato soltanto un progetto di fusione per incorporazione, il cui iter non si era mai concluso con la necessaria iscrizione della fusione nel registro delle imprese exart. 2504, comma 2, cod. civ..

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, assunta in data 8 gennaio 2021,hanno proposto ricorso Uab Silver Spot e Europa Bycar Group s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Ader Agenzia delle Entrate riscossione. L’intimato fallimento di Europa Bycar Group s.r.l. non ha svolto difese. Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso si duole della “errata e/o falsa individuazione delle parti del processo” e sostiene che la Corte di merito abbia Ric. 2021 n. 22657 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -3- erroneamente ritenuto che il reclamo fosse stato presentato soltanto da Uab Silver Spot, malgrado all’interno dell’atto di gravame fosse stata chiaramente indicata come impugnante anche la stessa società fallita. Pertanto, la Corte distrettuale, quand’anche Uab Silver Spot non avesse avuto legittimazione attiva a reclamare la sentenza di fallimento, non poteva disconoscere la legittimazione all’impugnazione della società fallita.

5. Il motivo è inammissibile. Il mezzo in esame, nell’addurre la presenza di due reclamanti e non della sola società lituana incorporante per fusione la fallita, ha nella sostanza lamentato che il collegio del reclamo, non individuando correttamente il novero delle parti processuali, non abbia provveduto a delibare sull’impugnazione presentata dalla fallita, limitandosi a registrare la carenza di legittimazione attiva di Uab Silver Spot. Si tratta, quindi, della deduzione di un’omessa pronuncia sull’impugnazione proposta direttamente dalla fallita, non accompagnata dal riferimento al disposto dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., né dalla denuncia della conseguente nullità della sentenza impugnata.

Ne discende l’inammissibilità del motivo. Infatti, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile a una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine a una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia Ric. 2021 n. 22657 sez.

M1 -ud. 14-06-2022 -4- esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. U., 17931/2013; nello stesso senso Cass.10862/2018, Cass. 24553/2013).

Per di più la doglianza non indica nemmeno quali ragioni la compagine fallita avesse addotto a conforto del reclamo da lei asseritamente proposto e si rivela così non rispettosa del principio di autosufficienza, giacché impedisce al giudice di legittimità la benché minimacognizione dell'oggetto dell’impugnazione, sul quale, ove non fossero necessari ulteriori accertamenti, questi potrebbe decidere nel merito, pur trattandosi di error in procedendo(Cass. 26693/2006).

6. Il secondo motivo di ricorso denunciala“ violazione e/o falsa applicazione della mancata attribuzione di legittimazione attiva in capo a Uab Silver Spot”, in quanto la documentazione prodotta dimostrava che la pratica relativa alla domanda di fusione era stata evasa e risultava regolarizzata, cosicchè Europa Bycar Group s.r.l., oramai fusasi con Uab Silver Spot dal 1° ottobre 2013, era società di diritto lituano non soggetta al fallimento in Italia. Peraltro, Europa Bycar Group s.r.l. aveva chiesto il trasferimento della sede legale da Roma in Lituania sin dal 24 ottobre 2011 e la condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento da parte dello Stato estero si era avverata, sicchè non era dato capire perché la C.C.I.A.A. di Roma non avesseprovveduto a registrare una simile variazione.

7. Il motivo non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata sotto il profilo dell’intervenuta fusione delle due Ric. 2021 n. 22657 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -5- società, ma è espressione di un mero dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze della congerie documentale disponibile. Il mezzo risulta perciò inammissibile, poiché deduce, apparentemente, una violazione di imprecisate norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017).

Peraltro, la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudicante di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo (quale l’erronea percezione dei dati concernenti la fusione oggettivamente risultanti, in tesi di parte ricorrente, dal contenuto della documentazione presentata alla Camera di Commercio in data 8 agosto 2013), non costituisce motivo di ricorso per cassazione exart. 360, comma 1, n. 3 o n. 5, cod. proc. civ., ma di revocazione, a norma dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 23279/2016).

Infine, da un esame della sentenza impugnata e del motivo di ricorso non risulta che la questione concernente l’avvenuto trasferimento della sede di Europa Bycar Group s.r.l. in Lituania sia mai stata sottoposta al vaglio del collegio del reclamo. Il che comporta l’inammissibilità di tale profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass.7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2021 n. 22657 sez. M1 -ud. 14-06-2022 -6-

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.800, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericor